Ecco l’appendice alla circolare trasporto equidi

Ecco il testo della circolare congiunta con il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza che declina in modo più dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuato dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro

Roma, 7 dicembre 2018 – Finalmente pubblicato e diffuso dai Ministeri dell’Interno e dei Trasporti il testo dell’appendice alla circolare trasporto equidi per finalità ludico sportive: lo trovate qui, vi riportiamo i punti salienti:

“Di seguito alla circolare congiunta prot. n. 300/A/7812/18/108/29 e n. 16804, del 15 ottobre 2018, e all’esito degli incontri con le Associazioni di categoria del mondo dell’autotrasporto professionale di equidi e con la Federazione, le Associazioni e gli Enti di promozione rappresentativi del mondo sportivo dell’attività equestre, che erano stati invitati, con la predetta ministeriale, a fornire osservazioni e suggerimenti per consentire, in una prima fase, la graduale e omogenea applicazione delle direttive in essa contenute.

Fermi restando i contenuti della predetta circolare per l’attività di controllo di trasporti di cavalli effettuati nell’ambito di un’attività lucrativa ovvero posta in essere da soggetti privati che non operino all’interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa, è doverosa una precisazione per i trasporti effettuati da Società (SSD), ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), non lucrative, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva.

Ciò consentirà di meglio indirizzare l’attività di controllo del rispetto della normativa nei confronti dei soggetti che operano al di fuori di tale ambito e dei veicoli utilizzati.

L’allegato sostituisce a tutti gli effetti il contenuto della circolare in parola.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE PER IL TRASPORTO EFFETTUATO DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON LUCRATIVE

Le indicazioni operative dettate per uniformare l’attività di controllo del trasporto di equidi devono essere coerenti alle peculiarità dell’attività non lucrativa svolta dalle predette Associazioni o Società sportive. Infatti, le indicazioni operative fornite con la circolare in premessa, erano state calibrate prevalentemente per attività svolte da soggetti che operano nel settore economico ovvero che, comunque, perseguono fini di lucro.

La finalità di promozione sportiva svolta dalle predette Associazioni o Società non lucrative, impone, invece, di valutare diversamente l’applicazione della normativa richiamata.

  1. NORMATIVA BENESSERE ANIMALI

Come meglio precisato dal Ministero della Salute con la circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un’attività economica, si ritiene possa porsi “fuori” dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.

Fermo restando ogni altro mezzo di prova, l’esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non lucrativa, sottostante al trasporto, rilasciata dalle Associazioni o Società sportive per tali ipotesi, consente dunque di escludere (in modo immediato e certo), l’applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali (|).

(‘) La Federazione Italiana Sport Equestri, ad esempio, ha rappresentato che le Associazioni o Società ad essa affiliate hanno la possibilità di accedere all’area riservata della piattaforma Fise on line per ottenere — attraverso un sistema di generazione di un file formato pdf non modificabile datato e certificato — un documento attestante la finalità sportiva dell’intera trasferta e del binomio atleta (cavallo e Cavaliere) da esibire in caso di controllo. Il documento generato contiene l’informazione relativa al motivo sportivo della trasferta con l’indicazione precisa dell’impianto sportivo e della data in cui si svolge la competizione. Tali prove documentali, se presenti a bordo, consentiranno di accertare e ritenere il trasporto al di fuori del campo di applicazione del REG 1/2005 sul benessere degli animali.

  1. TRASPORTO IN CONTO PROPRIO SVOLTO DA SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ONLUS.

Occorre premettere che, anche per tali trasporti, si applicano le previsioni generali dell’art. 31 della legge n. 298/74 che, a prescindere dalla massa dei veicoli, costituisce riferimento normativo fondamentale per distinguere l’attività di trasporto in conto proprio da quella svolta in conto terzi.

Secondo le indicazioni normative vigenti, dunque, il trasporto effettuato da Enti che svolgono attività in settori diversi dal trasporto professionale e che hanno esigenza di movimentare merci proprie o, comunque, nella loro disponibilità, quale attività complementare ed accessoria, può essere effettuato senza necessità di rispettare le regole e le condizioni richieste per il trasporto in conto terzi solo ove ricorrano congiuntamente tutte le condizioni indicate dallo stesso art. 31 della L 298/74.

Rispetto all’attività svolta da Associazioni e Società sportive le cui attività principali consistono nell’organizzazione, nella promozione e nella diffusione della pratica sportiva e ludica equestre — la predetta norma trova applicazione per il trasporto, effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di loro proprietà ovvero di proprietà di soci che li abbiano affidati alla cura delle prime e, per tale motivo, effettivamente presenti (rectius perché fisicamente alloggiati) presso le strutture associative o sociali.

Salvo prova contraria, infatti, il trasporto effettuato da questi soggetti non costituisce attività economicamente prevalente, ma rappresenta solo un’attività complementare o accessoria rispetto a quella principale dell’ Associazione o Società sportiva ha la disponibilità del mezzo predetto.

Affinché siano rispettate le indicate condizioni, occorre verificare che: a) Il veicolo con il quale è effettuato il trasporto, immatricolato per conto

proprio ovvero in uso proprio ai sensi dell’art. 83 C.d.S, sia, di proprietà della 5) Dipartimento della Pubblica Sicurezza Società o dell’Associazione sportiva ovvero in usufrutto a questo soggetto, oppure acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing) a vantaggio della stessa Società o Associazione. La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà, deve risultare dalla sua carta di circolazione. Infatti, per la costituzione dell’usufrutto nonché per i casi di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione con facoltà di compera, l’art. 94 C.d.S, come noto, richiede l’aggiornamento della carta di circolazione.

  1. La conduzione del mezzo sia affidata ad un socio o ad un dipendente

dell’ Associazione o Società sportiva. In occasione del controllo, il conducente deve essere in grado di dimostrare tale condizione attraverso la tessera associativa attestante tale status, unitamente a copia di verbale d’assemblea della medesima Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione ed il relativo incarico ovvero, se si tratta di dipendente, attraverso copia della documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc). Appare chiaro, infatti, che non è ammesso l’impiego come conducente di collaboratori non dipendenti che non siano soci dell’ Associazione o della Società sportiva non lucrativa.

Il cavallo trasportato risulti in proprietà dell’ Associazione o Società sportiva non lucrativa ovvero appartenere ad un socio o ad un tesserato delle stesse a condizione, in quest’ultimo ipotesi, che il soggetto lo abbia conferito alla disponibilità effettiva dell’Associazione o Società sportiva in forza di un contratto (es. comodato, deposito) e che il cavallo stesso si trovi “fisicamente” custodito presso un’idonea struttura dell’ Associazione o della Società sportiva. Occorre precisare che, per rispettare le regole imposte dalla richiamata disciplina di trasporto in conto proprio, è necessario che l’animale sia stato materialmente trasferito alla cura effettiva dell’ Associazione o della Società sportiva, non essendo sufficiente la semplice residenza sportiva presso la stessa. Quest’ultima condizione, infatti, pur avendo valenza per le finalità sportive dell’impiego dell’equide, non rappresenta valido riferimento legittimante dell’attività di trasporto in conto proprio di un animale che non appartenga a chi quel trasporto effettua.

  1. Il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa restando escluso dal campo di applicazione del trasporto in conto proprio di cui si parla l’ipotesi in cui, per essere condotto a manifestazioni o competizioni, l’animale sia prelevato presso luogo diverso o presso la residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell’animale stesso. In tali casi, infatti, l’attività di trasporto sarebbe funzionale alle sole esigenze del socio e renderebbe manifesta la circostanza che il cavallo, nella realtà dei fatti, non si trova nella materiale disponibilità dell’ Associazione o Società sportiva.

Occorre infine specificare, parzialmente innovando le indicazioni generali richiamate in occasione del trasporto di un cavallo detenuto in comodato o in deposito, effettuato da soggetto diverso da Associazioni o Società sportive di cui si parla, che nelle sole ipotesi in cui siano rispettate tutte le predette condizioni, la partecipazione effettiva dell’Associazione o Società sportiva ad un evento compatibile con le finalità e l’interesse perseguiti dalle stesse, rappresenta l’unico elemento da verificare.

AI riguardo infatti si ritiene di condividere l’orientamento secondo cui sia sostanzialmente irrilevante, ai fini del rispetto delle norme indicate, conoscere il soggetto che effettivamente utilizza il cavallo (e cioè se l’equide sia montato da soci dell’ Associazione o Società ovvero da soggetti terzi ai quali, secondo le regole sportive, ne sia stato concesso l’utilizzo in gara). E’, infatti, prerogativa dell’ Associazione o Società sportiva far utilizzare il cavallo anche ad altri soggetti esterni, purché essa stessa partecipi alla manifestazione.

4.1 DOCUMENTI COMPROVANTI LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO

Anche sulla base dei suggerimenti forniti dalle Associazioni e Società sportive, si precisa che nell’ambito dell’attività di controllo dei trasporti effettuati dalle Associazioni o Società sportive non lucrative, al fine di provare che l’attività rispetti le cennate condizioni che consentono di qualificarlo come effettuato in conto proprio,

possono essere valutati, prioritariamente, anche alcuni documenti aventi rilevanza in ambito sportivo.

In particolare, per provare l’effettiva disponibilità del cavallo da parte dell’ Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico del cavallo deve essere associato — in via alternativa rispetto al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei documenti di seguito indicati:

  1. Modello 4 informatizzato, che riproduce automaticamente le informazioni contenute nella BDN (Banca Dati Nazionale dell’ Anagrafe Zootecnica) (°), tra cui il codice di stalla aziendale che viene attribuito dalle Asl al titolare della struttura che ospita il cavallo, e nella BDE (Banca Dati Equidi) È) (0);

(È) La Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.

  1. La Banca dati degli Equidi (BDE),di cui la Legge n. 200 del 1 agosto 2003 che istituisce l’Anagrafe degli Equidi,è una banca dati che permette l’identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. La BDE costituisce la

banca dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria a cui devono riferirsi tutti i soggetti interessati per l’applicazione della disposizioni di legge.

  1. Il modello 4 informatizzato, acquisendo in automatico i dati presenti nelle banche dati ufficiali, garantisce

l’autenticità delle informazioni in esso contenute, georeferenzia il cavallo in una precisa sede, e soddisfa il requisito della data certa.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’ DIVISIONE 5 * * è

  1. Modello 4 non informatizzato, presente nel caso in cui non sia stato possibile ottenere quello informatizzato (°), integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per equidi presenti nella stalla o nel maneggio dell’ Associazione o Società sportiva non lucrativa, dalla quale possa desumersi la presenza dell’animale stesso in quel luogo prima della partenza. In tale ipotesi, sarà necessario esibire anche copia di un contratto di deposito, ancorché non registrato, in forza del quale il cavallo è affidato per la custodia e la cura all’Associazione o Società sportiva non lucrativa, da parte del proprietario socio o tesserato.

In entrambi i casi, tale documentazione, per essere considerata coerente con le finalità proprie del trasporto deve dare evidenza che l’equide è effettivamente detenuto dalle Associazioni o Società sportive da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto; invero,

tale periodo appare adeguato per escludere la mera occasionalità della detenzione stessa:

Peraltro, i medesimi documenti consentono di provare che il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia effettivamente la stalla o il maneggio dell’ Associazione o della Società sportiva.

Ferma restando la documentazione identificativa del cavallo, nei casi sopraindicati, appare necessario che sia provata anche la relazione intercorrente tra l’animale trasportato dall’Associazione o Società sportiva e il proprietario dello stesso e, in particolare, che il proprietario dell’animale sia effettivamente socio dell’ Associazione o Società sportiva non lucrativa che effettua il trasporto, ovvero un loro tesserato. Perciò, allo scopo di velocizzare le verifiche, appare utile che sia richiesto, insieme allibretto segnaletico del cavallo dell’animale, anche copia della tessera associativa o documento equivalente rilasciata dall’ ASD o dalla SSD.

(È) II DM Ministero della Salute del 28.6.2016 (GU n. 205 del 2.9.2016), che prevede l’istituzione del modello 4 informatizzato, fa salva la possibilità di compilare il modello 4 in formato cartaceo (di colore bianco) tutte le volte in cui il modello informatico non sia disponibile per mancanza di allineamento dei dati della BDE e della BDN.

  1. TRASPORTO SU VEICOLI IMMATRICOLATI AD USO SPECIALE O COME AUTOCARAVAN.

Gli autoveicoli ad uso speciale e gli autocaravan, come già precisato, non essendo destinati al trasporto di cose, consentono di trasportare unicamente le cose connesse, pertinenti o funzionali alle persone presenti a bordo o alle attrezzature speciali installate.

Pertanto, il trasporto di cavalli effettuato con tali tipologie di veicoli può considerarsi regolare nella misura in cui vengano soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi precedenti.

Trattandosi di trasporto effettuato da Associazioni o Società sportive non lucrative, con veicoli propri, per finalità riconducibili a quelle statutarie, non occorre che a bordo del veicolo viaggi il proprietario del cavallo, in quanto le esigenze di trasporto dell’equide sono funzionali all’attività propria della medesima Associazione o Società”.

Quanto sopra diramato a seguito degli incontri svolti con le rappresentanze del settore dello sport equestre e dell’autotrasporto, declina in modo più dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi.

È stato anche previsto – come peraltro già prefigurato nella precedente circolare – un periodo di monitoraggio dell’attività di controllo svolta su strada, fino al 1 marzo 2019.

Il testo  è il frutto di un lavoro congiunto tra le due Amministrazioni e di un’ampia collaborazione con le predette rappresentanze, al fine di integrare i contenuti della circolare del 15 ottobre con le peculiarità che caratterizzano il settore del trasporto cavalli, anche effettuato dalle associazioni e società sportive.

Fonte: Adn Kronos