Il pony è da compagnia, il Tar lascia nella sua casa l’amico di un anziano solo

Dopo un ricorso al Tar l’anziano che si era visto togliere il pony, ricoverato nella stalla della sua abitazione, ha potuto riavere con sé quello che è stato riconosciuto come un vero e proprio animale da compagnia: il caso farà da precedente per altre situazioni simili?

 

Lecce, 7 maggio 2018 – Il pony abitava con un anziano ed era la sua unica compagnia ma i vicini, tirando in ballo questioni di igiene, avevano chiesto che fosse allontanato dall’abitazione.

Ma il Tar di Lecce con una sentenza che troviamo particolarmente saggia ha deciso di ridare all’anziano il suo piccolo amico, con il permesso esplicito di tenerlo presso di sé in quanto riconosciuto come animale da compagnia, in tutto e per tutto: davvero un Very Important Pony, questo piccolino di Lecce!

Qui l’articolo di Lucia Izzo tratto dal sempre informatissimo Studio Cataldi, dal quale abbiamo appreso la notizia: e chissà che non possa essere utile per altri casi simili…

Il TAR consente all’anziano cittadino di continuare a tenere il pony, nella sua casa nel centro abitato. Non si può, infatti, espressamente escludere la sua natura di animale da compagnia

Niente stalla fuori paese. L’anziano cittadino potrà infatti continuare a tenere a casa sua il pony a cui è affezionato, anche se il regolamento di igiene del Comune consente di detenere all’interno del centro abitato soltanto gli “animali da compagnia“.

Infatti, anche se la normativa nazionale non considera l’equino un animale da compagnia, questa neppure lo esclude esplicitamente. Va dunque annullata l’ordinanza adottata dal Sindaco posto che il padrone ha dimostrato che l’animale è tenuto in buone condizioni igieniche, e anche, come attestato da certificati medici, che la compagnia del quadrupede giova alla sua salute.

Lo ha stabilito il TAR Lecce nella sentenza n. 388/2018 (qui sotto allegata) che ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco del Comune aveva ordinato a un anziano signore di allontanare il pony che ospitava nella stalla della sua abitazione.

La vicenda

Una prima ordinanza aveva raggiunto l’anziano dopo che l’ASL aveva accertato la presenza dell’animale nei locali di sua proprietà e ciò nonostante il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vietasse di detenere, nel centro abitato, animali non da compagnia.

Da qui giungeva l’ordine di allontanare il pony e di ricoverarlo in una stalla realizzata fuori dal centro abitato e collocata in idonea struttura in zona agricola.

Decisione a cui l’uomo si era strenuamente opposto, giungendo addirittura a presentare ricorso straordinario al capo dello Stato lamentando l’illegittimità del provvedimento sindacale e depositando presso il Comune documentazione medica volta a certificare il pregiudizio alla salute che aveva subito a causa dell’allontanamento coatto del pony in questione.

Per tali motivi gli effetti dell’ordinanza erano stati inizialmente sospesi, per essere poi nuovamente reiterati con un secondo provvedimento analogo: per il Responsabile dell’ASL, infatti, non si potevano ignorare i diritti dei terzi che rischiavano di essere lesi dalla presenza dell’animale.

Le condizioni di salute dei vicini (che avevano segnalato il tutto all’autorità giudiziaria), secondo l’ASL sarebbero potuti essere lesi sia dalla presenza di cattivi odori, sia dalla produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali.

Nonostante tutto, per i giudici del TAR è l’anziano che ha ragione, in particolare ove lamenta il deficit di motivazione dell’ordinanza sindacale da lui impugnata.

Tale provvedimento, spiegano i giudici, “nel reiterare gli effetti di una precedente ordinanza di allontanamento dell’equino, ospitato presso l’abitazione del ricorrente, ma successivamente sospesa dallo stesso Sindaco del Comune, non ha dato alcuna evidenza di circostanze sopravvenute, di tale natura da riproporre drasticamente il provvedimento di allontanamento dell’equino in questione, facendo ricorso, peraltro, ad uno strumento eccezionale quale è quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267“.

Per il Collegio l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 non viene soddisfatto dal mero richiamo al fatto che “allo stato non vi sono riferimenti legislativi di ambito nazionale tali da equiparare l’equide ad un animale da compagnia” e alla nota dell’ASL che aveva dato parere negativo sulla detenzione dell’equino.

Nel caso di specie, invece, devono essere valorizzati altri elementi, anche in una prospettiva di salvaguardia dei diritti dei vicini: in primis, la relazione che certifica le buone condizioni igieniche di detenzione del pony e, in secondo luogo, la sua funzione di animale da compagnia per l’anziano che si è premurato di produrre certificati cheattestano il giovamento per la salute che ritrae dalla presenza dell’animale.

Inoltre, secondo il TAR non è possibile escludere categoricamente la circostanza che un pony vada catalogato quale animale da compagnia.

La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, infatti, definisce animale da compagnia ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia.

Anche la normativa nazionale, sebbene non consenta di considerare il pony quale animale da compagnia, neppure lo esclude espressamente e, infine, anche lo stesso Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica lascia spazio a un’interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia. Accolto il ricorso, l’ordinanza non può che essere annullata e l’anziano potrà continuare a rimanere assieme al suo amico a quattro zampe.

TAR Lecce, sent. n. 388/2018