Marco Della Valle sospeso per sette mesi dall’attività agonistica

Sentenza esemplare del Giudice Sportivo Fise: Marco Della valle, il giovane cavaliere che durante la gara Gold del Master Show alla 120° Fieracavalli aveva frustato il suo cavallo sulla testa e mostrato il dito medio al pubblico che protestava, è stato sospeso per 7 mesi dall’attività agonistica

Roma, 13 novembre 2018 – Giustizia sportiva è fatta: sette mesi di sospensione dall’attività agonistica a Marco Della Valle, il cavaliere che nella gara Gold del Master Show di Fieracavalli 2018, dopo un rifiuto, aveva frustato il suo cavallo sulla testa e mostrato il dito medio al pubblico che protestava per la sua scorrettezza.

Riportiamo integralmente di seguito il documento della decisione, riprendendolo dal sito Fise:

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 30/2018 nei confronti del cavaliere Marco Della Valle

*** In data 31.10.2018 veniva inoltrata a questo Giudice la segnalazione emessa dalla Procura Federale Fise nei confronti del cavaliere Marco Della Valle.

La Procura Federale, all’esito di sommaria delibazione del contenuto della segnalazione pervenuta dal Presidente CR VenetoClara Campese, in data 30.10.2018, ai sensi dell’art. 38 lett. b del Regolamento di Giustizia, provvedeva a trasmettere detta segnalazione all’esame del Giudice Sportivo Nazionale competente ex art. 35 del Regolamento di Giustizia.

La vicenda, infatti, trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura da parte del Presidente CR Veneto Clara Campese, relativa al comportamento posto in essere dal cavaliere Marco Della Valle, in occasione della gara Gold del Master Show di Fieracavalli 2018 del 28.10.2018.

In particolare, nella segnalazione si rappresenta che durante la predetta gara il cavaliere “ha frustato il cavallo sul muso e che poi abbia fatto un gesto (il dito medio) rivolto al pubblico che contestava il suo comportamento violento assunto nei confronti del cavallo”. Si precisa che insieme alla predetta segnalazione è pervenuta, anche, la relazione del Presidente Giuria ed il Video della Gara.

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, questo Giudice apriva procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), fissando per la decisione la data del 10.11.2018.

Pervenivano, nelle more, dichiarazioni / memorie difensive da parte del cavaliere Marco Della Valle in data 08.11.2018 personalmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti esposti dal Presidente CR Veneto Clara Campese sono stati confermati ed accertati nella relazione del Presidente di Giuria Adelio Mario Malusardi che ha fede privilegiata in base all’art. 64 n.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo il quale il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l’esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Si precisa che è pervenuto il video della gara in oggetto che riscontra pienamente la relazione del Presidente di Giuria Malusardi.

Dalla documentazione in atti, quindi, in maniera chiara, si riscontrano le condotte antiregolamentari contestate al cavaliere Marco Della Valle durante la gara.

La prima riguarda il comportamento assunto dal cavaliere nei confronti del cavallo. Infatti, a seguito di un rifiuto del suo cavallo, su di un salto, lo stesso Della Valle frustava ripetutamente in maniera violenta il proprio cavallo colpendolo anche sul muso/testa.

La seconda riguarda il gesto plateale del concorrente nei confronti del pubblico (alzava il dito medio), che contestava con fischi l’atteggiamento violento del cavaliere.

Dalle difese del Marco Della Valle nulla emerge che possa rappresentare prova contraria di quanto accertato o possa giustificare tali comportamenti, anche se l’addebito viene solo parzialmente ammesso.

Lo stesso Della Valle dichiara “Di certo non ho colpito il mio cavallo sul muso…”, affermazione palesemente smentita dal Video presente in atti.

Non può essere infine condivisibile la giustificazione del Della Valle che ascrive il proprio comportamento “alla giovane età e alla mancata abitudine ad impegni agonistici di alto livello”.

Tanto precisato è indubbia la sussistenza nei fatti accertati di un comportamento antiregolamentare ascrivibile al cavaliere Marco

Della Valle.

L’art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia, infatti, include tra gli illeciti disciplinari, alla lettera a),“ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all’animale”.

Il concetto di abuso è espresso anche nel Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, all’art. 2, come

“qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o possa causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti 1) Frustare o percuotere in modo eccessivo un cavallo…….”.

Il tesserato Marco Della Valle deve, anche, ritenersi responsabile di avere tenuto un comportamento contrario ai principi dell’ordinamento sportivo effettuando un gesto plateale, nello specifico alzando il dito medio nei confronti del pubblico, durante la gara.

Infatti, tale comportamento è in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati così come previsto dall’art. 1 Regolamento di Giustizia Fise.

Il tesserato Marco Della Valle deve, dunque, ritenersi responsabile degli illeciti contestati pur apprezzandosi positivamente le scuse formulate in sede di difese e valutandosi positivamentel’ammissione, anche parziale, delle sue responsabilità.

 Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto:

– della rilevata gravità dei fatti da considerarsi aggravante ai sensi dell’art. 8 lettera c) e i) del Regolamento FISE;

– dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE e della riduzione di sanzione ivi prevista in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell’incolpato.

 Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico di Marco Della Valle.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale: – irroga al tesserato Marco Della Valle la sanzione, di cui all’art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall’attività agonistica per mesi 7 (sette);

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 10 novembre 2018 Il Giudice Sportivo Nazionale

f.to Avv. Luca Brancato