Caso Consumati: la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale Fise


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Roma, 20 febbraio 2021 - E' stata pubblicata ieri la sentenza relativa al caso di Roberto Consumati, il cavaliere  alla fine del gennaio scorso  aveva inflitto una serie di ingiustificate frustate al proprio cavallo durante un concorso a La Macchiarella, in provincia di Roma, venendo poi invitato dalla giuria a continuare il proprio percorso.
Il caso, denunciato sul gruppo Facebook "La Clubhouse" di Patty Guetta che aveva postato il video dell'episodio, è stato segnalato alla Procura Federale  tramite mail a più riprese: tutte dopo che i denuncianti avevano " appreso...da un video postato su Facebook, tutte evidenziavano il comportamento violento tenuto dal cavaliere nei confronti del cavallo, nonché il mancato intervento nell’immediatezza dei fatti della Giuria".
Sui social nei giorni seguenti il caricamento del video sono divampate le polemiche.
Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da chi aveva visto il video e acquisito la denuncia dettagliata sottoscritta della sig.ra Asole, oltre che della sig.ra Guetta, è stato aperto un procedimento disciplinare a carico di: Roberto Consumati, Marco Latini, Giorgia Ammiraglia, Antonio Forte, Maria Gabriella Asole, Silvia Cirillo, Silvia Grana, Alessandra Zanot, Francesca Begozzi, Giuseppe Greco, Cristiano Santini, Rita Moscatelli, Giulia Anneliese Ele Rocchetti.
Le memorie difensive complete le potrete trovare qui, sul documento ufficiale della decisione di procedimento, ma per sommi capi:
La signora Zanot, contestualmente, "lamenta un attacco eccessivo e destabilizzante dell'opinione pubblica nei confronti della Giuria".
La signora Grana ha poi precisato che la postazione della Giuria non era quella che si vede nel video, ma si trova sul lato opposto e che non vi era visibilità sufficiente per la Giuria sul campo, esprimendo "forte rammarico per quanto accaduto, che sarebbe stato sicuramente oggetto di sanzione se fosse stato notato dalla Giuria". La difesa ha fatto presente alcune circostanze, a suo dire significative, in primis il fatto che, immediatamente prima di uscire dal campo gara, al termine della prova, il Consumati si sarebbe affrettato ad accarezzare il cavallo, e ciò in segno di immediato rammarico per il comportamento precedentemente tenuto e riconciliazione con l’animale e " ha chiarito che il cavallo, visitato dal veterinario in data 1.2.2021, non ha riportato alcuna conseguenza fisica dalle frustate ricevute, che ammette essere state eccessive, ma inidonee a provocare lesioni o dolore all’equide; che il frustino adoperato è di tale tipologia, con gommapiuma, che non sarebbe stato idoneo a recare dolore o a brutalizzare l’animale, ma atto a << motivare senza infliggere dolore >> ; che si sarebbe trattato di un deprecabile episodio, isolato, in una carriera priva di precedenti disciplinari; che il cavaliere si sarebbe adoperato per attenuare le conseguenze del suo comportamento mediante le scuse ufficiali e postate sui social, dopo essere, comunque, stato oggetto di critiche, insulti e quant’altro; che sarebbe carente sia l’elemento oggettivo, non avendo il cavallo subito alcuna lesione, sia l’elemento soggettivo, non avendo il Consumati alcuna intenzione di punire o causare sofferenza al cavallo, e che il suo comportamento non denota brutalità immotivata. Dopo aver preso atto che il fatto non è contestato e che la difesa del Consumati si è posta in atteggiamento collaborativo (omissis) ammettendo il gesto, riconoscendone il disvalore sportivo e l’offensività nei confronti dell’animale, escludendo, tuttavia, che si sia trattato di mera brutalità, né che ci sia stata alcuna intenzionalità, finalizzata ad infliggere dolore o sofferenza al cavallo. La storia personale e sportiva del cavaliere al centro del fatto, il suo quadro caratteriale e il comportamento successivo all'episodio hanno avuto una parte importante nelle considerazioni finali del giudice convinto che " non si sia trattato di un gesto animato da cattiveria o da intenzionalità, inteso a punire il cavallo per il rifiuto, ma che si sia trattato di un episodio disdicevole, dal palese disvalore sportivo e, in ogni caso, nocivo nei confronti del cavallo, unico e non idoneo, tuttavia, a cagionare lesioni, danni o sofferenza immotivata". Le circostanze addotte, tra le quali il fatto che il cavallo non avrebbe sofferto, vista anche la tipologia di frustino adoperato, fanno propendere per l’applicazione delle attenuanti come richieste. Il giudice precisa che "dal raffronto con il video, la versione dei Giudici Grana e Zanot non risulta plausibile, né convincente. Emerge, purtroppo, una negligenza nella gestione della categoria assegnata loro, ivi compresa la decisione di far allontanare il terzo giudice. Inoltre, anche dalla lettura dell’art 177 lettera m) del R.N.S.O. emerge che, dopo un’interruzione, non occorre che lo speaker annunci alcunché, essendo sufficiente un ulteriore suono della campana affinché il cavaliere riprenda il percorso". Inoltre "...i componenti della Giuria non possono essere ritenuti esenti da responsabilità nell’avere omesso di tenere una condotta che, se diligentemente osservata, avrebbe consentito l’espletamento delle funzioni della Giuria stessa, e riferita, in particolare, all’aver omesso di avvisare il Presidente di Giuria della scarsa visibilità sull’intero campo gara, nell’avere omesso di vigilare sulla condotta del cavaliere Consumati, nell’avere consentito la disgregazione del Collegio Giudicante prima del termine della categoria cui erano assegnate con pregiudizio per le funzioni della Giuria stessa". Alla fine: "Si devono, invece, mandare esenti da responsabilità nella fattispecie i sigg.ri Marco Latini, Giorgia Ammiraglia, Antonio Forte, Francesca Begozzi, Giuseppe Greco, Cristiano Santini, Rita Moscatelli, Giulia Anneliese Ele Rocchetti per la loro estraneità ai fatti di cui al presente procedimento". Per questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato Roberto Consumati la sanzione della sospensione dell’autorizzazione a montare per un periodo di mesi tre. E irroga alle sigg.re Silvia Grana, Alessandra Zanot e Silvia Cirillo, per le violazioni di cui in parte motiva, la sanzione della sospensione dalla carica /incarico di ufficiali di gara per un periodo di mesi tre;  alla sig.ra Maria Gabriella Asole la sanzione della censura e dispone di non doversi procedere nei confronti dei Sigg.ri Marco Latini, Giorgia Ammiraglia, Antonio Forte, Francesca Begozzi, Giuseppe Greco, Cristiano Santini, Rita Moscatelli, Giulia Anneliese Ele Rocchetti.