Il trasporto cavalli delle Asd? cambia eccome: e non è l’unica novità

Approfondiamo la circolare ministeriale sul trasporto equidi per finalità ludiche e sportive con l’avvocato Aldo de Bellis, che ne ha seguito l’iter da vicino: per le Asd le cose cambiano, eccome…

Roma, 19 ottobre 2018 – Dopo l’uscita della circolare ministeriale relativa al trasporto equidi per finalità ludiche e sportive le discussioni fervono e le variabili interpretative impazzano: per approfondire l’argomento chiediamo all’avvocato Aldo de Bellis, che ne ha seguito da vicino l’iter.

Avvocato, come cambiano le cose alla luce di queste ultime direttive?

“La circolare rivoluziona il mondo del trasporto cavalli con un criterio ben preciso, riportando a regole condivise la giungla in cui si è trasformato il settore del trasporto cavalli, gestito troppo spesso da persone prive delle necessarie licenze che mascherano da trasporti in conto proprio servizi effettuati per terzi e pagati in nero. Rimane invariato il vero conto proprio. Non vengono modificate altresì le norme in materia di trasporti per fini ludici nell’amìbito di rapporti amicali o familiari, atteso che in questo caso ove si utlizzi un mezzo adeguatamente omolagato è sufficiente la presenza del proprietario dell’animale

Ovviamente, il trasporto per conto terzi può essere effettuato solo da chi è in possesso della relativa specifica licenza e nel rispetto delle norme sanitarie per il benessere del cavallo, dietro regolare compenso.

Ma nel settore dei cavalli si è creato un abuso: è più che comune farsi pagare per trasportare il cavallo di altre persone (clienti) verso i concorsi, senza però averne nessuna autorizzazione né soggiacere ai relativi obblighi di legge, fiscali e non.

Questa circolare fa chiarezza, specialmente per quanto riguarda le attività delle Asd: che possono trasportare su mezzi di loro proprietà i cavalli di loro proprietà  ad un evento sportivo, ma non quelli dei loro clienti privati che per farlo dovranno servirsi o di un trasportatore o di un mezzo proprio. Ricordiamo che le sanzioni, piuttosto pesanti, sono previste sia per chi trasporta senza autorizzazione che per i loro committenti.

Le Asd possono quindi trasportare anche  i cavalli affidati al loro centro (anche quelli a pensione)   esclusivamente per finalità connese al titolo giuridico che qualifica la detenzione dell’equide ma non per le finalità dei privati, cioè gare e concorsi: possono portarli dal veterinario, andare a prenderli e riportarli al proprietario quando necessario ma NON portarli in gara, che è evidente interesse di un soggetto terzo.

Tutti i soggetti privati si rassicurino, potranno continuare a portare il cavallo dell’amico: l’importante è che l’amico intestatario del cavallo sia lì con lui durante il trasporto, e che ovviamente la cortesia sia a titolo gratuito.

La normativa è stata redatta con molto equilibrio perché la sua finalità è ricondurre alle regole ogni possibile caso che preveda la necessità di un trasporto, alla fine è come per le macchine private: posso dare un passaggio per gentilezza, ma se mi faccio pagare divento un tassista abusivo.

Ma c’era bisogno di mettere ordine nel caos che si è creato proprio nelle associazioni sportive dilettantistiche: che devono semplicemente trasportare i cavalli nel rispetto delle finalità connesse al titolo in forza del quale hanno la disponibilità dell’animale, e non di quelle dei privati.

Non è valida l’osservazione che le Asd in quanto senza fini di lucro non debbano rispettare questa normativa, perché le Asd sono soggetti giuridici tenuti al rispetto della normativa sul trasporto conto proprio/conto terzi.

Nota bene: il trasporto in conto proprio prevede che il camion lo guidi tu o un tuo dipendente regolare, non un guidatore occasionale; nel caso sia proprietà di una Asd  il presidente o un dipendente della stessa, non un socio.

Infine la vera grande novità della circolare è che chiarisce in modo definitivo le implicazioni connesse al ricorso del comodato nell’ambito del trasporto cavalli: il comodato deve risultare in forma scritta ed essere registrato presso la Agenzia delle Entrate, in modo da avere data certa anteriore al trasporto.

In altri termini, è necessario che il comodato non sia occasionale e temporaneo a soli fini del trasporto ma abbia carattere di stabilità, e che il trasporto effettuato dal comodatario risponda ai fini del comodatari stesso, e non del proprietario del cavallo.

Alla luce di quanto  sopra il comodatario che trasporta i cavalli  in un campo gara dovrà poi montarli personalmente, e non farlo fare a terzi.

Ricordo che la circolare invita gli organi di polizia ad effettutare anche controlli ex-post per verificare se effettivamente l’animale trasportato in virtù di un contratto di comodato sia stato utilizzato dal comodatario, ovvero da un proprietario o terzi”.

Ci sono domande? con l’aiuto dell’avvocato De Bellis cercheremo di chiarire ogni dubbio.

Qui il link alla circolare