Circolare trasporti: le risposte ai nostri lettori

L’avvocato Aldo de Bellis, che ha seguito l’iter della circolare ministeriale sul trasporto equidi per finalità ludiche e sportive, risponde ai quesiti dei nostri lettori: e aggiunge qualche precisazione…

Roma, 26 ottobre 2018 – Dopo la pubblicazione della circolare ministeriale sul trasporto equidi (di cui riportiamo integralmente il testo  in calce a questo articolo) per finalità ludiche e sportive molti sono stati i quesiti posti dai nostri lettori: l’avvocato Aldo de Bellis, legale che ha seguito l’iter da cui è nato il documento, si è gentilmente reso disponibile a rispondere a queste domande.

LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI:

  • Vorrei fare una domanda se possibile, perché ancora nessuno ci ha saputo dare delle risposte giuste. Io sono proprietaria di alcuni cavalli, per andare in concorso con suddetti cavalli, non montati da me ma da mio marito e trasportati da lui con il proprio mezzo, se ci fermano rischiamo la sanzione? Soprattutto non abbiamo ancora compreso come fare per il modello 4 elettronico dato che lui è il proprietario del camion mentre io sono la proprietaria dei cavalli? Grazie mille.

 La lettrice non specifica la tipologia di mezzo utilizzato. Se trattasi di trailer, autocaravan o veicolo speciale la presenza di entrambi i proprietari, per le finalità evidenziate, esclude la sanzione.

Quanto al Mod 4, per quanto mi riulta, deve semplicemente inserire la targa del veicolo di proprietà di suo marito, essendo implicitamente contemplata la possibilità che proprietario del cavallo e trasportatore non coincidano.

  • La domanda è: un camion intestato alla asd può trasportare i cavalli intestati alla asd e portarli in concorso dove vengono montati dai soci della asd? 

Non ravviso alcuna preclusione al trasporto di cavalli dell’associazione nell’interesse degli associati. Ricordo che ove il veicolo utilizzato superi le 6 T. è necessario rispettare le condizioni previste dalla normativa sul trasporto conto proprio (art 31 legge 298/74)

  • Solitamente noleggio un mezzo regolarmente per trasportare i miei cavalli. Sono in regola? Logicamente sono anche il conducente

Si rientra, in questo caso, nel trasporto del proprio equide effettuato direttamente dal privato. Ove il veicolo sia debitamente omologato ed il proprietario sia anche conducente non è ravvisabile alcuna irregolarità.

  • Mi sembra di capire che il trasporto di cortesia senza fini di lucro sia riservato al trailer agganciato ad un veicolo di proprietà del conducente, con il proprietario del cavallo a bordo. È escluso che la stessa cortesia venga fatta con un van da 6 t? L’indicazione superiore a 6 t indica che fino a 6 t è possibile? Grazie

Se trattasi di autocaravan o veicolo speciale non si rientra nell’ambito di applicazione della Legge 298/74 ed ove si trasportino cavalli di terzi, per finalità ludiche o sportive e senza scopo di lucro, è meramente necessaria la presenza di questi ultimi durante il trasporto

  • Il mio problema: generalmente io gareggio e trasporto sul mio Van i miei cavalli registrati a me personalmente o di mio marito, però dovrò andare a fare uno stage a dicembre a San Vincenzo e con me vorrebbe venire un’amica che ha il suo cavallo in un altro centro ippico, lei non ha un suo mezzo di trasporto e vorrebbe approfittare e venire con me, posso darle un passaggio?

Partendo dal presupposto che trattasi di trasporto cavalli con autocaravan o veicolo speciale che non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 298/74, per le finalità evidenziate, potrà senz’altro dare un passaggio alla sua amica purchè la stessa sia presente.

  • Ma se un Centro Ippico ha le autorizzazioni per il trasporto di cavalli, può trasportare sia i cavalli del c.i. stesso e farli montare dagli allievi che trasportare i cavalli dei privati, giusto?

Per rispondere adeguatamente bisognerebbe sapere cosa si intende per “autorizzazioni”. In ogni caso, se il Centro Ippico trasporta dei propri cavalli, rientrando nell’ambito del trasporto conto proprio, non ravviso alcuna preclusione.

Anche in questo caso ove il veicolo utilizzato sia un autocarro e superi le 6 T. è necessario rispettare le condizioni previste dalla normativa sul trasporto conto proprio (art 31 legge 298/74)

Diverso è il discorso per il trasporto di cavalli di altrui proprietà e con i quali non ricorre alcun titolo che giustifichi la disponibilità dell’equide in capo al centro ippico.

In questo caso per il trasporto è necessaria la licenza conto terzi.

  • Il genitore proprietario del camion uso speciale uso proprio (autocaravan con living e zona cavalli) può trasportare liberamente il cavallo intestato al figlio minorenne anche senza la presenza del proprio figlio a bordo? Esiste la possibilità che, in questa situazione, il mezzo sia guidato dal nonno del minore su camion di proprietà del figlio/genero? Ovviamente il nonno è pensionato ed il camion è ad esclusivo uso familiare. Grazie

Il genitore in quanto tale, rappresenta, ai sensi dell’art 320 cc, il minore e ne amministra i beni. Non ritengo, pertanto, necessaria la presenza del figlio minore essendo sufficiente quella del genitore. Quanto alla guida eventualmente affidata al nonno, non rientrando il mezzo in questione nell’art 31 Legge 298/74, non ravviserei alcun obbligo di legge circa l’identità del conducente. Il problema che, in questo caso, sarebbe comunque necessaria la presenza, del proprietario o di chi lo rappresenta ex lege.

  • Se io siedo affianco al conducente ma non sono l’intestataria dell’auto e del trailer posso trasportare il mio cavallo ?

Senz’altro sì, se il trasporto è senza fini di lucro e con finalità ludiche, sportive etc.

  •  Oltre al mio cavallo, con auto e trail proprio, posso trasportare il cavallo di un’amica con lei presente, per andare a fare stage o passeggiate? Grazie

Senz’altro sì, per stage e passeggiate.

  • Se io trasporto col trailer intestato a me due cavalli di proprietà dell’azienda agricola di mio zio per fare una passeggiata (non gare o manifestazioni quindi), e li montiamo io e mio padre senza naturalmente corrispondere niente a mio zio che ci concede di utilizzare i cavalli in cambio del governo quotidiano, come devo comportarmi per essere in regola? Grazie per la gentile risposta

Suggerire in questo caso di formalizzare la detenzione dei cavalli con un contratto, eventualmente di comodato o fida debitamente registrato.

  • Se un istruttore ha la sua partita iva ed il suo mezzo, può offrire i suoi servizi anche in gara trasportando i cavalli dei clienti regolarizzando tutte le licenze e permessi? Se si come?

Attraverso l’ottenimento della licenza conto terzi e relativi adempimenti.

  • Da quando la circolare sarà applicata ?

La circolare è già in vigore.

Ulteriori precisazioni dell’avvocato de Bellis:

“Sgombriamo il “campo” da ogni equivoco.

In questi giorni si sta assistendo ad una imponente campagna di disinformazione in ordine alla circolare ministeriale recentemente emessa in ordine al trasporto cavalli, foriera, a dire di molti, di danni irreparabili al mondo equestre, insinuando, peraltro, l’idea che venga, con questa, introdotta una autonoma e diversa regolamentazione del trasporto stesso .

Al contrario, la circolare in oggetto non innova alcunché, né potrebbe, nel settore del trasporto cavalli, ma si limita a chiarire le modalità di applicazione della normativa già vigente in materia di trasporto, in generale, e di trasporto di equidi, in particolare, con lo scopo evidente, ed unico, di porre un limite al fenomeno dei trasporti abusivi.

In realtà, le sole, per così dire, novità, che però tali non sono essendo possibile ricavarle dal sistema normativo esistente, sono rappresentate:

1. dalla necessità che eventuali atti di comodato, od altri contratti che diano la disponibilità dell’animale abbiano data certa anteriore al trasporto, mediante registrazione, a conferma che il contratto stesso risponda all’effettiva volontà delle parti e non sia meramente finalizzato a “legalizzare il trasporto” per essere stracciato pochi istanti dopo.

2. dalla necessità che nel c.d. trasporto conto proprio, che come si vedrà è quello che risponde all’interesse proprio del trasportatore, così come nel trasporto di cortesia fatto dal privato, ove il cavallo sia di terzi , questi ultimi siano presenti durante il trasporto a conferma della non abusività dello stesso, salvo i limiti derivanti da finalità diverse da quelle ludiche e sportive e derivanti dall’uso di mezzi particolarmente grandi (superiori a 6 t.) per i quali è necessaria la ricorrenza di altre particolari condizioni (art 31 Legge 298/74).

Ci si chiede come sia possibile che tali indicazioni, che incidono, evidentemente, ed in estrema sintesi , solo sui trasporti abusivi realizzati, prevalentemente, con mezzi di notevole portata, possano essere così devastanti per il mondo equestre, tanto da ingenerare dubbi in ordine alla effettiva comprensione da parte di molti del reale e concreto portato della circolare.

D’altro canto non si può accedere all’idea che il proprietario di un cavallo, molte volte anche di ingente valore, possa preferire, in virtù di un limitato risparmio economico, di dare vita e concorrere ad un trasporto abusivo, magari stipulando un comodato simulato, che rappresenta un contratto in frode alla legge ai sensi dell’art 1344 cc., con tutti i dubbi del caso circa la esistenza e validità di adeguate polizze assicurative, l’assenza di misure deputate a garantire il benessere del cavallo ai sensi del reg. UE n. 1/2005, ed a fronte delle pesantissime sanzioni previste anche per il committente ( proprietario) in caso di accertamento.

Si ricorda, infatti, che il committente oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie di cui all’art 26 legge 298/74, (da € 1.549,00 a 9.296,00) ove impresa, e ben può accadere, ai sensi dell’art.7 legge 286/2005 rischia addirittura la confisca dell’animale.

Appare evidente, pertanto, come tali previsioni abbiano il limitato scopo di arginare il fenomeno dei trasporti abusivi, con il pregio, peraltro, di fare adeguata chiarezza in un settore dove il rispetto della legalità è stato da tempo dimenticato.

Ciò premesso, venendo ai contenuti tecnici della circolare, si deve evidenziare come il trasporto da parte di privati utilizzando i c.d. trailer debitamente omologati, non venga in alcun modo modificato od interessato da tale provvedimento che si limita a precisare, eliminando così ogni dubbio circa la regolarità del trasporto, che è richiesta la sola presenza fisica del proprietario del cavallo (o di chi ha titolo qualificato alla detenzione dell’equide) ove, quest’ultimo, non sia anche intestatario del veicolo.

Il trasporto, dunque, del cavallo di terzi, nell’ambito di rapporti amicali o familiari ed a titolo gratuito per finalità ludico sportive, o come si suol dire di “cortesia”, richiede una semplice cautela di facile assolvimento e, in quanto tale, si ribadisce, esula dal campo di applicazione tanto della Legge 298/74 quanto dal regolamento UE n. 1/2005.

Al di fuori di tale, già rilevante, ambito di applicazione, che non subisce, si ripete, alcun oggettivo pregiudizio, la circolare chiarisce la sostanziale differenza di tutte le altre tipologie di trasporto riconducibili sostanzialmente alle due figure di trasporto “conto proprio” e trasporto “conto terzi”.

Venendo alla normativa in oggetto ed alla dicotomia conto proprio/conto terzi, appare evidente il significato implicito di tale differenziazione nella stessa terminologia utilizzata dal legislatore.

L’operatore che effettua il trasporto c.d. “conto proprio” lo fa come esplicazione, e nel perseguimento, di un proprio interesse al trasporto stesso, mentre nel trasporto conto terzi la finalità del trasporto risponde, evidentemente, ad interesse di soggetti terzi.

È opportuno fare un esempio per chiarire tale fondamentale differenza.

Una impresa che produce prodotti per la casa ed utilizza un proprio mezzo, con propri dipendenti, per effettuare le consegne ai clienti rientra nell’ambito del conto proprio. Se la stessa impresa si avvale di un autotrasportatore esterno, il trasporto effettuato da quest’ultimo rientra nel c.d. trasporto conto terzi con tutto ciò che implica in termini di licenze e posizioni fiscali.

Il trasporto conto proprio non viene modificato nella sua stessa natura, (una circolare non potrebbe farlo) né vengono alterati i principi in materia.

La circolare ricorda, infatti, che il conto proprio può essere realizzato mediante autocarri, autocaravan e veicoli speciali, chiarendo la normativa vigente in relazione alla tipologia di veicolo utilizzato e ricordando che gli autocarri superiori alle 6 t. (per i quali è necessaria la licenza conto proprio) rientrano nell’ambito di applicazione dell’art 31 Legge 298/74.

In quest’ultima ipotesi l’operatore che esegue il trasporto nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 31 della legge 298/74 non incorre certamente in sanzioni.

Ai sensi dell’articolo richiamato si ha conto proprio quando ricorrono contestualmente le seguenti circostanze:

 

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

In sintesi:

1. il mezzo deve essere di proprietà

2. deve essere condotto in proprio o da un dipendente

3. l’attività di trasposto non deve essere prevalente

4. l’equino deve essere di proprietà di chi lo trasporta ovvero chi lo trasporta – sempre con mezzo proprio e dipendente, ne deve avere la detenzione per effetto di un contratto che esprima una relazione di fatto con l’animale simile a quella della proprietà e cioè, adattando le specifiche previsioni del testo normativo al mondo equestre:

– comodato: concessione di godimento dell’animale a titolo gratuito

– locazione: concessione del godimento dell’animale dietro un corrispettivo, si pensi alla fida o mezza fida;

– elaborazione, trasformazione, riparazione, miglioramento e simili: si può pensare a chi abbia la disponibilità di un equide per allenarlo o curarlo.

– deposito: nel caso di specie si può fare riferimento, in limine, alla c.d. pensione per cavalli

– mandato ad acquistare o vendere.

Per gli autocaravan e i veicoli speciali, non rientranti nella normativa citata, la circolare precisa che è necessaria la presenza del proprietario ovvero di chi ha un rapporto qualificato con l’equide quale ad es. comodatario… etc. purchè, anche in questo caso, risultante da atto debitamente registrato, atteso che solo la presenza di soggetti legati all’animale può confermare la ricorrenza di un trasporto non abusivo ed il trasporto stesso sia finalizzato ad esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.

La circolare in oggetto nulla aggiunge, dunque, al sistema normativo, ma partendo dal dato di esperienza rilevato nel settore si limita a:

1. precisare, in coerenza con il dato normativo, che le finalità del trasporto devono essere espressione di un interesse proprio del trasportante e non di terzi (e, ci si chiede, come potrebbe essere diversamente) formulando, per chiarezza, alcune esemplificazioni;

2. richiedere, ove il trasporto sia effettuato in relazione ad un equide di cui il trasportante non è proprietario, ma che è dallo stesso detenuto in virtù di una delle possibili ipotesi, di cui anche alla lettera b dell’art 31 (come semplificato ed adattato al superiore punto 4) che il contratto, di volta in volta ricorrente e assolutamente legittimo, sia effettiva espressione della volontà delle parti, abbia cioè una certa stabilità nel tempo e non sia meramente fittizio e stipulato ad hoc solo in occasione del trasporto.

Al fine di garantire l’effettiva ricorrenza di tale circostanza viene richiesta la data certa anteriore al trasporto, tramite l’unica formalità in grado di fornirla e cioè la registrazione del contratto che conferma la serietà dei contraenti.

E’ comprensibile che la richiesta di tale ulteriore formalità sollevi perplessità, e insofferenza, rendendo necessario un ulteriore passaggio, per così dire burocratico, nella vita di tutti i giorni, ma si devono anche considerare due distinte circostanze.

La prima, che il cavallo, non è un bene qualunque, ma presenta peculiarità tali da suggerire fortemente tale soluzione anche con riferimento a tutte le problematiche assicurative e di responsabilità connesse alla loro riconducibilità a chi lo detiene effettivamente, e, la seconda, che di tali contratti fittizi e simulati se ne è fatto uso, ed abuso, in modo sistematico, come ben noto, portando, inevitabilmente, a tale impopolare soluzione.

Appare evidente infatti, se non apoditticamente scontato, che tutti coloro che si sono prestati alla sottoscrizione di un atto di comodato, in occasione di un trasporto, siano stati perfettamente consapevoli di concorrere ad un trasporto abusivo, diversamente, ci si chiede, quale sarebbe stata la necessità di procedere in tal senso.

Dunque, la circolare ministeriale in oggetto, di fatto, non pone, come alcuni hanno detto, alcun nuovo regolamento del trasporto cavalli ma, semplicemente, puntualizza e chiarisce la portata di norme esistenti dal 1974 che, peraltro, nella loro portata non avevano alcuna necessità di approfondimento resa, invece, indispensabile, da usi distorti che, nel tempo, sono stati percepiti come legittimi ed intangibili.

Parimenti del tutto immodificata la regolamentazione del trasporto conto terzi.

Anche in questo caso la circolare non ha fatto altro che ribadire quanto già oggetto della normativa vigente dal 1974.

Si è, infatti, semplicemente confermato che ogni trasporto effettuato da un operatore nell’interesse di terzi (trasportatore che veicola dal punto A al punto B l’equide di altro soggetto proprietario affincè quest’ultimo ne usi) rientrano nell’ambito di tale settore del trasporto ed in quanto tale soggetto ai relativi obblighi, sanitari, fiscali e di licenza.

La circolare, dunque, non ha innovato né modificato alcun regolamento dei trasporti.

Le vivaci reazioni, per usare un eufemismo, che tale circolare ha suscitato sono da ricondurre, in realtà, ai soli esempi formulati nella coerente e conseguente applicazione delle norme in oggetto, che evidentemente non hanno trovato il gradimento da parte di alcuni.

Invero, non c’era certamente bisogno di tale circolare, per arrivare alla ricostruzione del sistema trasporto nei termini suddetti risultando sostanzialmente e formalmente chiaro tutto l’impianto normativo di riferimento.

Diversa incidenza ha la circolare in relazione all’applicazione del regolamento UE n. 1/2005.

Invero, la circolare chiarisce che la predetta normativa trova applicazione (oltre che sempre nel trasporto conto terzi) anche nell’ambito del trasporto conto proprio (è invece esclusa per i privati ed il trasporto di cortesia, come sopra definiti) tutte le volte che il trasporto è associato ad una attività economica, dovendosi intendere per tale qualunque attività che implica una valutazione di costi/ricavi, a prescindere dalle finalità del trasporto, ludiche o sportive che siano.(quindi anche ad esempio una attività di pensione cavalli)

Tale conclusione è di fatto ineccepibile per quanto attiene alla nozione di attività economica ed in coerenza con la ratio stessa della direttiva europea.

D’altro canto la normativa in oggetto ha come unica finalità il benessere del cavallo e non si comprende per quale motivo il proprietario di un equide che lo movimenta debba avere preclusioni in merito all’applicabilità di tale Direttiva, considerati, peraltro, i profondi legami affettivi ed emotivi che il cavallo normalmente suscita.

In conclusione, si ritiene che tale circolare dovrebbe trovare il plauso di tutti coloro che amano i propri cavalli, li tutelano e siano insofferenti rispetto all’illegalità”.

Testo integrale della circolare:

Circolare – 15/10/2018 – Prot. n. 16804 – Trasporto equidi

OGGETTO: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche.

Prot. n. 300/A/7812/18/108/29

Roma, 15 ottobre 2018

Il trasporto di equidi destinati ad attività competitive o ludiche costituisce un importante settore di attività in cui finalità di promozione, ludiche e sportive si intrecciano in modo rilevante con esigenze di tutela del benessere degli animali e di tutela delle regole del mercato dell’autotrasporto. Con la presente circolare, compendiando la normativa ed i numerosi quesiti pervenuti sulla materia, si intende fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di controllo, allo scopo di meglio orientare l’attività di controllo.

Trasporto di equidi in conto terzi
Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore, soggetto che non è proprietario o comunque che non dispone dell’animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina amministrativa della L. 298/74, dei regolamenti comunitari e dei trattati internazionali bilaterali e multilaterali (CEMT), nonché alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. UE 1/2005. Sul tema, nell’ambito dei controlli su strada, appare utile richiamare l’attenzione – ai fini della corretta individuazione della tipologia di trasporto – sulla scrupolosa ed approfondita verifica della documentazione specifica che deve accompagnare il trasporto che pur essendo formalizzata in diversi tipi di modelli documentali denominati comunemente “passaporti”, sono riconducibili alla medesima tipologia. I principali sono: il passaporto UNIRE; il passaporto APA (Anagrafe degli equidi); il passaporto FEI, etc.
Tutti i documenti in questione individuano il nome e numero di microchip del cavallo ed il proprietario dello stesso.

Trasporto di equidi in conto proprio 
Il trasporto di equidi effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilità per comodato d’uso ovvero per effetto di un contratto di fida o mezza fida per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell’animale da un luogo ad un altro, configura un trasporto in conto proprio. Tale tipologia di trasporto può essere realizzato con autocarri ovvero con autoveicoli immatricolati come autocaravan o per uso speciale nella disponibilità di chi effettua il trasporto. Qualora realizzato con autocarri di massa complessiva superiore a 6 t, il trasporto è sottoposto alle disposizioni della L. 298/74. In particolare, secondo l’art. 31 della L. 298/74, il trasporto può considerarsi in conto proprio quando ricorrono, congiuntamente, i seguenti requisiti: 
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera; 
b) per essi sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo o complesso veicolare espressamente indicato nel titolo autorizzativo; 
c) i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; 
d) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale del titolare di licenza; 
e) gli animali trasportati appartengano alle stesse persone ovvero siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. 
Ai fini della verifica della regolarità di un trasporto effettuato in conto proprio, occorre che l’animale trasportato sia di proprietà del titolare di licenza ovvero sia comunque nella sua disponibilità per effetto di uno dei contratti di cui al punto e) sopraindicato. 
Atteso che i cavalli sono considerati beni mobili registrati e sono identificati da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi è riconosciuto proprietario, appare necessario che i contratti di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilità pro-tempore dell’animale abbia forma scritta e sia registrato. 
Ciò anche allo scopo di consentire agli organi preposti ai controlli la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi al trasferimento della disponibilità dell’animale ed evitare che il contratto esibito, non avendo data certa, non permetta la completa identificazione della volontà del proprietario dell’animale di trasferirne temporaneamente la detenzione, con l’assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione. 
Del resto, chi ha la disponibilità dell’animale, in caso di controllo, deve dimostrare di rispettare le forme contrattuali sopra indicate per dimostrare la legittimità del titolo in forza del quale ne ha la detenzione. In questo contesto, un contratto di comodato dell’animale o un altro contratto di disponibilità dello stesso, può essere effettivamente indicativo di un titolo qualificante la reale disponibilità e cura dell’equide da parte del soggetto che li trasporta solo quando è inquadrato nell’ambito di un rapporto stabile nel tempo e non, invece, esaurisce la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo trasporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di eventuali controlli stradali con l’evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi. 
In ogni caso, affinché possa configurarsi un trasporto in conto proprio non è sufficiente che l’animale sia detenuto da chi trasporta per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc., ma è indispensabile che il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta e non esclusivamente del proprietario o di un soggetto diverso. 
In particolare, con riferimento ai contratti di affidamento dell’animale più comuni nel settore, i contratti di fida, mezza fida o comodato del cavallo presuppongono che l’animale che ne è oggetto sia trasportato per essere utilizzato effettivamente ed esclusivamente dai beneficiari dei contratti stessi (affidatario o comodatario) che effettuano il trasporto con propri veicoli e non dal proprietario dell’animale. 
Infatti, se il cavallo è stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilità, ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto stesso può ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell’affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un’esigenza o interesse del proprietario dell’animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione. 
Appare di tutta evidenza che, se il trasporto è effettuato dal comodatario ma il cavallo è utilizzato dal proprietario o da un’altra persona, appare legittimo ipotizzare, in realtà, che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l’accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio. 
Qualora, invece, il trasporto dei cavalli avvenga con un veicolo immatricolato per uso speciale ovvero come autocaravan, non è sottoposto alla disciplina della L. 298/74. Tuttavia, in ragione di tale esclusione, i presupposti per potersi effettuare un trasporto in conformità alle norme di immatricolazione sono più rigorosi e stringenti. Infatti, i veicoli immatricolati come autocaravan hanno come finalità il trasporto e l’alloggio delle persone ed il trasporto di cose o, come nel caso specifico di animali, può essere legittimo solo in quanto l’animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate. 
Anche rispetto a tale tipologia di trasporto, l’animale, perciò deve essere di proprietà del conducente o di una persona presente a bordo. Qualora il cavallo sia nella completa disponibilità di uno di tali soggetti per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida, valgono le considerazioni soprarichiamate circa la necessità di forma del contratto e di effettiva utilizzazione dell’animale. 
Analoghe considerazioni valgono per il trasporto in conto proprio effettuato con un veicolo immatricolato per uso speciale. Tale tipologia di veicoli, infatti, definita dall’art. 54 CDS è costituita da “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”. 
Gli autoveicoli per uso speciale, perciò, sono una particolare categoria di autoveicoli il cui scopo prevalente è la movimentazione di attrezzature costituenti la loro stessa carrozzeria. La movimentazione di persone, animali o di cose è dunque limitata e rigorosamente strumentale rispetto a tale finalità. 
Per tale ragione, in virtù del fatto che questi veicoli sono esenti dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e non devono avere neanche il dispositivo di controllo della durata della guida, il trasporto di animali può ritenersi lecito solo nella misura in cui gli stessi appartengano alle persone che li possiedono. 
Anche per tale tipologia di trasporto appare ammissibile che l’animale non appartenga al proprietario del veicolo ma sia comunque nella sua piena ed esclusiva disponibilità per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida a condizione che l’utilizzazione dell’animale sia effettivamente realizzata solo dal beneficiario dei contratti stessi. Il contratto, per le medesime considerazioni sopra esposte, deve essere registrato.

Applicazione delle norme del Reg. UE n. 1/2005 ai trasporti in conto proprio 
Il trasporto in contro proprio, nelle forme sopraindicate, è escluso dall’ambito di applicazione dalle regole imposte dal Reg. UE n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è effettuato al di fuori di qualsiasi finalità economica. 
Infatti, salvo quanto indicato al successivo punto relativamente al trasporto di cortesia, quando il trasporto sia inquadrabile, anche quale prestazione meramente accessoria di un diverso contratto (es. deposito per la cura del cavallo, comodato, ecc.), essendo comunque configurabile un’attività economica, le disposizioni del Regolamento UE citato trovano certamente applicazione. 
La mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell’utilizzo dell’animale non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un’assenza di lucro, dovendosi, invece, valutare, caso per caso, se essa non sia inquadrabile, in modo diretto o indiretto, nell’ambito di un’attività economica ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica. 
Pertanto, ad esempio, il trasporto di un cavallo in conto proprio effettuato da un maneggio che, a titolo oneroso, ha in custodia l’animale per finalità diverse da cure mediche veterinarie, configurando attività accessoria rispetto al contratto di deposito dell’animale stesso, non può essere considerata attività priva di valenza economica e, quindi, è sempre sottoposta alle disposizioni del Reg. UE n. 1/2005.  

Attività di controllo dei trasporti in conto proprio
Allo scopo di effettuare un controllo più accurato dell’effettiva modalità di trasporto, per valutare se realmente il comodato dell’animale risponda all’effettiva volontà delle parti ovvero se assolva solo a diverse finalità – dissimulando diversi atti negoziali come sopra indicato – si richiama l’attenzione sull’esigenza di una concreta verifica anche dopo che il trasporto sia stato eseguito. Qualora il trasporto sia effettuato verso luoghi in cui si svolgono manifestazioni ippiche, la prova dell’utilizzo effettivo del cavallo può essere acquisita attraverso le risultanze dell’evento fornite dalle Federazioni, Associazioni di categoria o Enti organizzatori, verificando chi effettivamente ha utilizzato il cavallo.  

Trasporto di cortesia senza fini di lucro
L’art. 30 della legge 298 del 1974 esclude dal proprio ambito di applicazione alla lettera g) “le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario”. 
Così, se un soggetto privato, senza finalità di lucro, trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un amico o familiare, presente durante il trasporto, si resta fuori del campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto. 
Parimenti, il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato, non risulta sottoposto neanche alle norme in materia di trasporto di animali di cui al Reg. UE n. 1/2005. Su tale ambito di completa esenzione si è, peraltro, pronunciato anche il Ministero della Salute precisando che: “l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”. 
Appare evidente, tuttavia, che l’assenza di connotazione commerciale di cui si parla e che legittima la completa esclusione del trasporto dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e da quella relativa al trasporto degli animali vivi di cui al Reg. UE n. 1/2005, si può riscontrare soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria di un contratto di deposito ovvero di un diverso contratto, stipulato a titolo oneroso, per la complessiva cura dell’animale trasportato. 
Perciò, non può essere richiamata la predetta esenzione nel caso in cui il trasporto avvenga a cura di un’impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura. In tali ipotesi, infatti, deve essere ipotizzato un trasporto in conto proprio di cui all’art. 31 della L. 298/74, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero un trasporto in conto terzi, sottoposto alla disciplina della predetta L. 298/74 e del Reg. UE 1/2005. 
Attesa la delicatezza e complessità delle attività di trasporto dei cavalli, appare utile richiamare l’attenzione di Codesti Uffici sulla necessità di una preventiva attività di informazione e divulgazione delle indicazioni operative sopraindicate, non solo tra tutto il personale, ma coinvolgendo, ove necessario, anche i Gruppi sportivi e le Associazioni operanti nel settore. 
Inoltre, nello spirito di collaborazione e per il miglioramento ed affinamento delle indicazioni operative, per il quale si fa riserva di revisione e valutazione decorsi 3 mesi dalla prima applicazione, allo scopo di considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, si sarà grati se entro il 31 Dicembre 2018, Codesti Uffici vorranno far pervenire a queste Direzioni eventuali problematiche ed osservazioni rilevate sul territorio nella prima fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

(seguono firme)

Speriamo di aver reso un servizio utile ai nostri lettori.