Il chiarimento dalla Federazione

Cosa si può e cosa non si può secondo il nuovo Dpcm in materia di sport equestri. La Federazione spiega. Il modulo per l’autocertificazione scaricabile e tutte le linee guida normative

Fise

Bologna, 5 novembre 2020 – Alla vigilia dell’entrata in vigore delle ultime misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, arrivano quanto mai opportuni e graditi i chiarimenti da parte della Fise che riportiamo qui a seguire in forma integrale con i relativi allegati.

 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ha imposto alcune nuove restrizioni a livello nazionale e ha previsto anche due ulteriori scenari con misure ulteriormente restrittive da applicare soload alcune Regioni.
Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì 6 novembre 2020 e resterà valido fino a giovedì 3 dicembre 2020, salvo eventuali nuovi provvedimenti.
È un Decreto del Ministro della Salute a determinare, di volta in volta, le regioni che si collocano negli scenari più restrittivi. Tale Decreto avrà una durata di 15 giorni.

MISURE A LIVELLO NAZIONALE 
Si applicano alle regioni definite “con criticità moderata” (colore giallo). Regioni che al 5 novembre sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri:
– (art. 1, comma 9, lettera f) consente l’attività sportiva di base nei circoli sportivi ossia “tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto COVID – 19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP”, nonché “le attività della scuola…. all’aperto, ma solo in forma individuale”, secondo quanto chiaritodalle FAQ n° 5 e 20 del Dipartimento Sport (CLICCA QUI) nel rispetto delle norme sul distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.
– Restano interdetti gli spogliatoi. 
– Bar e ristoranti potranno restare aperti dalle 05,00 alle 18,00. Il consumo al tavolo è previsto per un massimo di 4 persone esclusivamente se conviventi. 
– Sono sospese le attività sociali e di aggregazione quali feste e simili.
– (art. 1, comma 9, lettera e) è consentito lo svolgimento delle competizioni, riconosciute di interesse nazionale da apposito provvedimento del CONI, a seguito delle indicazioni fornite dalla Federazione, che potranno essere rintracciabili sui calendari federali. Tali manifestazioni saranno svolte all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, anche in questa ipotesi senza accesso di pubblico. Circa la definizione di porte chiuse e alle linee da seguire si rimanda al protocollo federale che è possibile consultare (CLICCA QUI). Gli atleti che partecipano a tali tipologie di eventi possono continuare ad allenarsi nella modalità “a porte chiuse”, anche in maneggi dotati di copertura. Nei campi da lavoro potranno essere presenti anche più cavalieri contemporaneamente, nel rispetto delle prescrizioni del Protocollo federale.
 
Inoltre, è utile ricordare che l’art. 1, comma 1, ribadisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale, di avere a disposizione sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi chiusi, con eccezione della propria abitazione privata, e all’aperto. Unica eccezione è riconosciuta nelle situazioni in cui è possibile garantire una situazione di isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Inoltre, per quello che riguarda lo sport, è escluso l’utilizzo della protezione delle vie respiratorie durante l’attività sportiva. L’art. 1, comma 2, ribadisce invece, l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non conviventi. Il comma 5 dello stesso articolo del DPCM, prevede che nei locali aperti al pubblico un cartello indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
 
MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 3 
Si applicano alle Regioni definite a elevata gravità e a un livello di rischio alto (colore arancione) che alla data del 5 novembre sono: Puglia e Sicilia.
 
Per ciò che riguarda gli Sport Equestri:
In queste regioni si applicano tutte le restrizioni previste a livello nazionale descritte nel paragrafo precedente, alle quali si aggiungono delle misure più restrittive e nel dettaglio: 
– (art. 2, comma 4, lettera a) vieta lo spostamento in entratao uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Quindi ingresso, uscita e/o transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare alle competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione oppure in altre Regioni.
Quindi è consentito il transito in questi territori, se necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni (zone gialle), o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti per le attività ai sensi dello stesso decreto. E appunto fra queste le attività sportive (partecipazione a gare e/o allenamenti degli atleti che partecipano alle competizioni autorizzate e relativi accompagnatori) sopra indicate. Sono compresi anche gli istruttori federali che si recano a seguire propri allievi.
 
MISURE RELATIVE ALLO SCENARIO TIPO 4 
Si applicano alle Regioni definite di massima gravità e a livello alto rischio (colore rosso), che alla data del 5 novembre sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria.

Per ciò che riguarda gli Sport Equestri: 
– (art. 3, comma 4, lettera a) è vietato lo spostamento in entrata o uscita dalla Regione, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità.
In queste Regioni per quanto concerne lo sport si applicano le restrizioni previste a livello nazionale e sopra chiarite. Il transito in questi territori è consentito agli atleti e relativi accompagnatori che devono partecipare a competizioni autorizzate o svolgere allenamenti sul territorio regionale in questione. È consentito agli atleti e relativi accompagnatori di queste regioni spostarsi per raggiungere sedi di gare e/o allenamenti recandosi in ulteriori territori anche non soggetti a restrizioni.
– (art. 3, comma 4, lettera d) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolta nei circoli sportivi anche all’aperto, come previsto nell’art. 1, comma 9, lettera f) sopra citato.
Per giustificare gli spostamenti da o per regioni sottoposte a restrizioni bisogna munirsi di autocertificazione (disponibile QUI) che chiarisca e documenti le motivazioni dello spostamento.
 
N.B. Resta inteso che in qualsiasi regione i proprietari e/o i detentori di cavalli ospiti presso i circoli affiliati alla Federazione possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata”dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 DGSAF – MDS- P, che è possibile consultare QUI  e che la Federazione consiglia di consegnare ai soci dei circoli. 
I proprietari e/o affidatari di cavalli che provengono da regioni non sottoposte a restrizioni si possono recare in territori sottoposti a restrizioni (o viceversa) per svolgere le attività di accudimento o movimentazioni dei propri cavalli.
 
La Federazione ricorda di verificare sempre eventuali aggiornamenti successivi e/omisure delle amministrazioni locali e che per eventuali quesiti è possibile scrivere a sosfise@fise.it