Se ancora qualcuno avesse dei dubbi, la Cassazione ha messo la questione nero su bianco già dal 2024: la somministrazione di farmaci in assenza di una necessità di cura, soprattutto se ciò afferisce al campo del doping, è un illecito e si configura come maltrattamento dell’animale. Un reato che trasgedisce a una legge precisa e prevede sanzioni serie.
Tutto nasce da un caso, finito in tribunale, che riguardava un imputato accusato di aver somministrato farmaci antinfiammatori ad alcuni cavalli. Secondo la tesi dell’accusa, ciò sarebbe avvenuto per uno scopo ben preciso: aumentarne le prestazioni sportive. Con sentenza di primo grado, l’imputato era stato assolto da questa specifica accusa. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, qualificando i fatti come reato di maltrattamento ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale. L’imputato, attraverso i suoi legali, era ricorso in Cassazione, lamentando – tra l’altro – l’errata applicazione della norma sul maltrattamento, in assenza di una prova concreta di danno alla salute degli animali. La Suprema Corte è arrivata, nel 2024, a derimere la faccenda, probabilmente non come l’imputato avrebbe auspicato.
Tecnicismi legali a parte, la Cassazione ha infatti preso la propria decisione entrando nel merito della definizione giuridica del maltrattamento animali e stabilendo che il benessere animale, tutelato dall’art. 544 ter c.p., non si limita alla sola salute fisica, ma comprende anche il benessere psicologico e la possibilità per l’animale di esprimere i propri comportamenti naturali.
La somministrazione di farmaci senza necessità terapeutica, specialmente se finalizzata a scopi diversi dalla cura (come nel caso del doping), è espressione di una condotta lesiva. Sottoporre un cavallo a trattamenti farmacologici per spingerlo a performance oltre i suoi limiti naturali lo espone a stress e a rischi ulteriori, pregiudicandone lo stato psico-fisico.
La Corte ha specificato che il “doping equino” è una forma di maltrattamento perché costituisce una manipolazione che danneggia la salute dell’animale, intesa in senso ampio. Pertanto, per la configurazione del reato, non è necessario dimostrare l’esistenza di una ferita o di una patologia evidente. ‘Basta’ la compromissione del benessere generale dell’animale.






















