Negli ultimi anni lo sport italiano è entrato in una nuova fase regolamentare. Il 1° luglio 2023 è infatti diventata pienamente operativa la riforma del lavoro sportivo, prevista dal Decreto Legislativo 36/2021 e dalle sue successive modifiche.
L’obiettivo dichiarato del legislatore era ambizioso: riconoscere giuridicamente il lavoro sportivo, definire ruoli e tutele, uniformare il sistema previdenziale e assicurativo degli operatori e portare ordine in un settore che per decenni aveva funzionato su prassi, consuetudini e margini di interpretazione.
Tuttavia, tra l’intenzione normativa e la realtà operativa quotidiana (soprattutto nel mondo equestre) non sempre c’è coincidenza. I club ippici sono strutture dove convivono attività tecniche, attività di manutenzione e attività amministrative: dove un istruttore può passare dalla didattica alla scuderizzazione, e dove un groom può essere impegnato nel governo la mattina e nella preparazione di un cavallo atleta nel pomeriggio. La riforma ha dato vita ad interpretazioni non sempre corrette.
Per chiarire dubbi e affrontare le criticità emerse in questi primi due anni e mezzo di applicazione, abbiamo messo a confronto due realtà complementari.
Da una parte la FISE, rappresentata dal suo Direttore Amministrativo Domenico Landi, che espone la prospettiva istituzionale e l’interpretazione normativa maturata all’interno della Federazione.
Dall’altra Donatella Donati, consulente del lavoro che segue quotidianamente operatori del settore equestre, ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), affrontando concretamente gli effetti della riforma nella gestione operativa delle scuderie, nel cercare di tradurre la legge in soluzioni concrete.
La soglia dei 5.000 euro: perché genera incomprensioni e come funziona davvero
Una delle novità più note della riforma è la soglia dei 5.000 euro annui per i compensi percepiti sia per singola associazione o per la totalità dei committenti nell’anno.
Donati porta un dubbio diffusissimo:
«Quando spiego ai collaboratori che sopra i 5.000 euro il loro compenso si riduce perché entrano in gioco i contributi, molti pensano che l’associazione stia facendo trattenute “a propria discrezione”.
Possiamo chiarire cosa succede davvero?»
Landi chiarisce che i 5.000 euro rappresentano una soglia di compenso annuo sotto la quale non si applicano contributi previdenziali.
Quando il collaboratore supera questa cifra, l’associazione è obbligata per legge a versare i contributi previdenziali alla gestione separata INPS.
La parte contributiva non è una ritenuta discrezionale, ma un obbligo normativo finalizzato a garantire tutela pensionistica e assicurativa al collaboratore.
Sottolinea l’importanza della trasparenza del datore di lavoro con il dipendente:
«Un prospetto chiaro, con il compenso, i contributi e il netto effettivo, evita incomprensioni e conflitti.»
Riassumendo: la legge prevede una soglia annua di 5.000 € netti; fino a questo importo, il compenso può essere corrisposto senza oneri contributivi aggiuntivi. Se invece il compenso supera tale soglia, scattano alcuni obblighi imprescindibili:
- Contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS che deve versare il datore di lavoro per un’aliquota principale, in assenza di altre iscrizioni alla previdenza obbligatoria, pari al 25% sul 50% dell’imponibile contributivo, fino al 2027, cui si aggiungono le aliquote aggiuntive per il finanziamento delle prestazioni assistenziali pari al 2,03% dell’imponibile.
- Contributo a carico dell’associazione sportiva e del lavoratore: una parte di quest’onere pari ai 2/3 è a carico dell’ASD o SSD mentre 1/3 è a carico del collaboratore. In questo modo, il pagamento dei contributi diventa un obbligo condiviso tra collaboratore e associazione.
- Assicurazione INAIL: i co.co.co. tecnico-sportivi (collaboratori coordinati e continuativi sportivi) non sono obbligatoriamente assicurati INAIL per l’attività tecnica (istruttori, allenatori) se coperti dalla tutela assicurativa federale (art. 51 L. 289/2002); diversamente i co.co.co. amministrativo-gestionali devono essere coperti contro gli infortuni sul lavoro.
La classificazione delle attività: sportiva, amministrativa e ordinaria
La normativa distingue tre grandi categorie: la prestazione tecnico-sportiva dilettantistica, le attività amministrativo/gestionali, e il lavoro ordinario.
- La prestazione tecnico-sportiva dilettantistica: rientrano in questa categoria tutte quelle attività che hanno una funzione tecnica, didattica o atletica direttamente collegata alla pratica sportiva del tesserato. In particolare, sono le mansioni previste dalle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, sulla base dei relativi regolamenti tecnici di disciplina, quali attività necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva e comuni, comunicate ed approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. Dal punto di vista normativo, queste attività sono regolate come prestazioni tecnico-sportive dilettantistiche: richiedono la comunicazione al Centro per l’impiego, non comportano gli obblighi assicurativi previsti dal’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e generano flussi informativi mensili verso l’INPS (c.d. Uniemens) al superamento di Euro 5.000 di compensi.
- L’attività amministrativa/gestionale: riguarda tutte le attività non tecniche, ma utili al funzionamento della struttura sportiva: gestione delle prenotazioni, accoglienza degli utenti, servizi di club house, supporto amministrativo, tesseramento.
Si tratta di attività non riconducibili alla prestazione sportiva e dunque escluse dal perimetro del “lavoro tecnico-sportivo” come definito dalla riforma. devono essere identificate puntualmente dalla ASD o SSD e, dal punto di vista normativo, queste attività sono regolate come co.co.co .amministrativo gestionali e richiedono la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, comportano gli obblighi assicurativi previsti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e generano flussi informativi mensili verso l’INPS (c.d. Uniemens) al superamento di Euro 5.000 di compensi e la registrazione del LUL.
- Il lavoro ordinario: quello che non ha alcuna connessione diretta con la pratica sportiva del tesserato. Si tratta di mansioni che nulla hanno a che vedere con l’aspetto tecnico-sportivo e che, pertanto, devono essere inquadrate con contratti di lavoro subordinato o autonomo ordinario, secondo le regole generali del mercato del lavoro.
Donati apre il confronto osservando come le mansioni si sovrappongano:
«Nel nostro settore le mansioni spesso si intrecciano: un istruttore aiuta a sellare, un groom prepara il cavallo ad un allenamento, un tecnico controlla il cavallo prima della lezione.
Come vanno inquadrate queste fattispecie?»
Landi ricorda un aspetto decisivo: «La scelta dell’inquadramento resta sempre in capo all’associazione o alla società sportiva. È l’ente che deve saper dimostrare – in caso di controlli – che l’attività rientra davvero nella natura sportiva e non in quella ordinaria o amministrativa». Da qui deriva la necessità, più volte ribadita da FISE, di documentare con precisione le mansioni svolte, di distinguere i ruoli con chiarezza e di evitare inquadramenti “di comodo” che potrebbero creare problemi contributivi, assicurativi o sanzionatori.
Gestione degli adempimenti: troppe piattaforme che non comunicano tra loro
Uno dei problemi più pratici è la moltiplicazione degli adempimenti: comunicazione iniziale, comunicazioni mensili, registrazione dei giorni lavorati.
Donati riassume:
«Se per un errore di inserimento, una data o un orario non coincidono tra le varie piattaforme, il sistema segnala un’anomalia.
E gli operatori temono di perdere coperture assicurative o contributive.»
Landi indica quattro accorgimenti fondamentali:
- La comunicazione iniziale al Centro per l’impiego va fatta prima dell’inizio della prestazione per i contratti di collaborazione amministrativo-gestionale ed entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro per le collaborazioni tecnico-sportive (differente tempistica è prevista per i Direttori di gara);
- Liquidare i compensi in linea con la comunicazione al Centro per l’impiego e previa acquisizione della relativa autocertificazione dal collaboratore.
- Effettuare le comunicazioni mensili all’INPS, laddove dovute, in linea con la durata del rapporto di lavoro comunicato al Centro per l’Impiego.
- Versare le eventuali ritenute INPS, IRPEF e relative Addizionali entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione/paga dei relativi compensi.
Tecnici, istruttori e groom: ruoli trasversali da adattare a regole rigide
Donati chiede:
«Come facciamo a distinguere in modo operativo attività sportiva e attività non sportiva quando, nella pratica, le figure professionali sono così ibride?
Il groom che accompagna il cavallo in gara svolge attività sportiva?
E l’istruttore che aiuta l’allievo a sellare è nella didattica o nella gestione ordinaria?»
Landi propone un criterio pragmatico:
una mansione è sportiva quando rientra tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.
E porta esempi concreti:
- Il groom che accompagna e prepara il cavallo per una gara o un allenamento tecnico svolge attività sportiva.
- Lo stesso groom che governa il cavallo nella routine quotidiana non svolge attività sportiva.
- L’istruttore che assiste un allievo nella fase di preparazione come parte della lezione rientra nelle mansioni sportive.
- La Segretaria di concorso e l’Assistente/collaboratore alla Segretaria rientrano nelle attività sportive se svolte in occasione di gare.
Landi aggiunge che per qualificare correttamente il rapporto di lavoro non può prescindersi dall’effettuare un’analisi, per ciascun rapporto, sulla singola attività/mansione svolta, dalla durata dalla etero-organizzazione o meno, dall’orario di lavoro etc., escludendo un approccio volto all’inquadramento improprio di collaboratori come sportivi anche se svolgono attività meramente ordinarie, creando rischi fiscali e previdenziali per le ASD.
I quesiti più frequenti: certificati, partite IVA, cumuli di incarichi
Donati riporta alcune delle domande più comuni degli operatori.
Serve il certificato medico a tutti i tesserati?
Landi chiarisce che è obbligatorio solo per chi svolge effettiva attività sportiva, agonistica o non agonistica.
Donati chiede: Un tecnico può svolgere mansioni di segreteria o gestione amministrativa di un’ASD/SSD?
Landi risponde: Sì, ma si tratta di attività non sportiva e richiede un contratto amministrativo-gestionale, con normativa e contribuzione differenti rispetto ad una collaborazione tecnico-sportiva.
Il dialogo continua: Un istruttore con partita IVA per attività non sportive può avere anche una collaborazione sportiva?
Sì, purché le due attività siano chiare, documentate e non sovrapposte; la partita IVA coprirà le prestazioni professionali autonome, mentre la collaborazione sportiva dovrà essere riferita alle sole attività riconducibili al lavoro sportivo.
Una riforma che richiede aggiustamenti ma che ha aperto una nuova fase
La riforma del lavoro sportivo ha introdotto elementi di modernizzazione importanti: tutele previdenziali, riconoscimento giuridico delle figure tecniche, maggiore tracciabilità e chiarezza dei rapporti.
Ma la sua applicazione nel settore equestre è complessa e richiede un continuo lavoro di interpretazione.
Il confronto tra FISE e operatori del settore come quello riportato dimostra che solo attraverso un dialogo costante sarà possibile trovare soluzioni pratiche che rispettino la legge senza snaturare l’operatività quotidiana dei centri ippici.
La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: rendere la norma uno strumento a servizio dello sport, e non un ostacolo burocratico.

























