Ecco la guida per trasportare i cavalli

Disposizioni di leggi e regolamenti; documenti e avvertenze per non avere brutte sorprese: tutto quello che va fatto prima di partire e durante il viaggio.

Roma , 5 marzo 2024 – La normativa che riguarda la movimentazione degli animali in territorio nazionale è estremamente complessa; proviamo ad analizzare nello specifico quello che riguarda gli equidi registrati, ovvero quei cavalli destinati all’attività sportiva e “non DPA”.

Proprio a loro è dedicata la circolare n.16804 congiunta tra Ministero dell’Interno e Ministero dei Trasporti dell’ottobre 2018.

Come ogni animale che viaggia, l’equide registrato, ha bisogno di essere scortato dal documento di trasporto informatizzato (vecchio modello 4, o foglio rosa) compilabile dall’utente, regolarmente registrato, sul portale ufficiale Vetinfo; ricordiamo che dal 1 luglio 2019 è d’obbligo inserire tutti i dati relativi anche al trasportatore.

La norma prevede che il conducente porti con sé copia cartacea del modello 4 informatizzato fino alla piena operatività della banca dati, che si può dire sia ormai raggiunta, quindi di fatto è possibile movimentare l’equide senza il documento stampato.

Il proprietario dell’equide registrato, se anche autista del mezzo di trasporto, non ha necessità  della attestazione di conducente né di guardiano (specifiche d’obbligo per le altre fattispecie) ma deve, in Italia, visto il Decreto legislativo 151/2007 (che definisce alcuni aspetti del Regolamento Comunitario 1/2005), muoversi con un mezzo (van) di cui autocertifica le dimensioni, che devono essere, almeno pari alle minime, tra quelle riportate nel regolamento comunitario.

Inoltre il peso a pieno carico deve essere inferiore alle 6 tonnellate, in caso fosse maggiore si applicano comunque le disposizioni della legge 298/74 che richiede una specifica licenza per il trasporto di cavalli rilasciata dalla motorizzazione civile.

La durata dell’autodichiarazione relativa al mezzo (Allegato H) varia da regione a regione, e dev’essere vidimata dal Servizio Veterinario competente per territorio ove è registrato il mezzo.

Il mezzo invece, deve essere registrato nell’applicativo SINVSA, sezione della Banca Dati Nazionale: un database a cui tutti i sevizi veterinari in Italia possono accedere e consultare, ma che permette modifiche ai dati dei mezzi solo all’autorità competente del territorio di cui il mezzo fa è registrato.

L’unica eccezione che esonera dal produrre il modello 4 informatizzato è per lo spostamento DA e PER le cliniche veterinarie, ovviamente la direzione del mezzo deve coincidere con la sede della struttura, e quest’ultima, nell’eventualità fosse richiesto, attesterà l’arco di tempo in cui il cavallo ha stazionato in clinica ed emetterà un’autorizzazione perché quest’ultimo possa rientrare dov’è scuderizzato.

Questa deroga è ovviamente tutelativa del benessere del cavallo.

Dunque, per ciò che riguarda la movimentazione degli equidi registrati possiamo avere quattro casistiche:

  • Trasporto conto proprio;
  • Trasporto conto terzi;
  • Trasporto con van intestato all’ASD/SSD
  • Trasporto di cortesia.

Come cita la legge 298/74 nell’ Art. 31:

  • Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
  • il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti [1];
  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;
  • le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato (fida o mezza fida), prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore, soggetto che non è proprietario o comunque che non dispone dell’animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina amministrativa della L. 298/74, dei regolamenti comunitari e dei trattati internazionali bilaterali e multilaterali (CEMT), nonché alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. UE 1/2005. Il cavallo viaggia con modelli documentali denominati “passaporti” (i principali sono il passaporto UNIRE, il passaporto APA, il passaporto FEI, ecc.) che individuano il nome e numero di microchip del cavallo, nonché il proprietario dello stesso.

Il trasporto conto terzi è dunque quello messo in opera da un trasportatore/operatore che ha ottenuto la qualifica di conducente e molte volte anche di guardiano, e che rende il suo servizio dietro pagamento.

Il mezzo deve avere un’autorizzazione che può essere di Tipo 1 o di Tipo 2.

Tipo 1 è l’autorizzazione a trasporti brevi inferiori alle 8 ore, il Tipo 2 è l’autorizzazione ai viaggi lunghi, superiori alle 8 ore, grazie al sistema di navigazione satellitare integrato in quest’ultimi è possibile tenere traccia del percorso e delle soste effettuate.

Tenendo conto che gli equidi registrati, non dovrebbero essere soggetti a fonti di stress visto il loro impiego, la legge prevede per questa fattispecie di trasporto una serie di deroghe come per esempio l’esonero dall’obbligo del rollino di marcia o delle soste.

Il trasporto da parte di un’ASD/SSD, con un mezzo proprio del circolo o in usufrutto dove, i cavalli di proprietà dei soci, sono destinati ad un evento ludico, rientra pienamente nella definizione di trasporto cavalli in conto proprio, perché l’associazione ha una responsabilità legale sul bene mobile cavallo. Sottointeso che l’autista deve essere membro dell’ASD/SSD, altrimenti si tornerebbe a parlare di trasporto conto terzi.

Da notare che se il trasporto avviene per una prestazione accessoria di qualsiasi tipo, quindi con scopo di lucro, non dunque con finalità ludiche, allora il regolamento 1/2005 entra pienamente in vigore.

Il trasporto di cortesia, si ha quando un socio del maneggio proprietario di cavalli affiliati al circolo e proprietario/conducente di un van, si presta ad offrire un passaggio ad un altro socio proprietario o comodatario, se diretto nel medesimo luogo sede di una manifestazione di tipo ludico. L’importante in questo caso è che il proprietario del cavallo passeggero, sia anche lui sul mezzo/van o nella macchina subito dietro.

Nella fattispecie in cui un privato proprietario e conducente di un van che voglia movimentare un cavallo non suo ma a lui affidato in lavoro è necessaria una scrittura privata registrata fra le parti che certifichi il comodato d’uso. A quel punto il proprietario del van può formalmente vantare un diritto reale di uso e di custodia e dunque può movimentare l’equide.

Atteso che i cavalli sono beni mobili -astrattamente assimilabili ai beni mobili registrati quanto ad identificazione, che viene certificata da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi è riconosciuto proprietario- appare necessario che i contratti di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilità pro-tempore dell’animale abbia forma scritta e sia registrato, ovvero riporti almeno data certa (circolare n. 16804 del 15 ottobre 2018).

La nota alla stessa circolare specifica: Hanno data certa gli atti pubblici o quelli registrati, rispettivamente dalla data di sottoscrizione ovvero da quella di registrazione. La data certa può essere costituita anche dalla marcatura temporale della firma digitale, per gli atti sottoscritti in forma digitale, ovvero dalla PEC per quelli spediti con tale strumento il cui gestore certifica la data di spedizione. La data certa, inoltre, può risultare dalla timbratura o da etichette utilizzate dal gestore di servizio postale universale per la spedizione di pieghi raccomandati, purché apposti sul documento e non sulla busta che lo contiene.

Nelle FAQ della FISE l’interpretazione della Federazione coincide perfettamente con quanto detto:

D: Se il van è di proprietà di un cavaliere che trasporta cavalli da lui montati di proprietà di privati con cui ha uno sponsor, è in regola se porta al seguito o il contratto di sponsorizzazione o l’elenco delle iscrizioni ai concorsi?

R: Deve poter esibire un contratto avente data certa che attesti la disponibilità del cavallo per finalità sportive sue proprie oltre al riepilogo iscrizione al concorso (per dimostrare che il beneficiario effettivo del bene è lo stesso cavaliere detentore del cavallo e proprietario del veicolo).

Nella già citata circolare congiunta del 15 ottobre 2018 con oggetto “Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche” si legge:

In ogni caso, affinché possa configurarsi un trasporto in conto proprio non è sufficiente che l’animale sia detenuto da chi trasporta per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc., ma è indispensabile che il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta e non esclusivamente del proprietario o di un soggetto diverso.

In particolare, con riferimento ai contratti di affidamento dell’animale più comuni nel settore, i contratti di fida, mezza fida o comodato del cavallo presuppongono che l’animale che ne è oggetto sia trasportato per essere utilizzato effettivamente ed esclusivamente dai beneficiari dei contratti stessi (affidatario o comodatario) che effettuano il trasporto con propri veicoli e non dal proprietario dell’animale.

Infatti, se il cavallo è stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilità, ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto stesso può ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell’affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un’esigenza o interesse del proprietario dell’animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione.

 

Appare di tutta evidenza che, se il trasporto è effettuato dal comodatario ma il cavallo è utilizzato dal proprietario o da un’altra persona, appare legittimo ipotizzare, in realtà, che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l’accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio.

Due autorità possono procedere a verifiche durante il viaggio:

  • la polizia stradale, che può far fermare il conducente lungo la strada o intercettarlo per procedere con accertamenti sul mezzo
  • l’autorità competete servizio veterinario, che effettuerà controlli sui documenti relativi alla movimentazione degli animali (TRACES o Modello 4 informatizzato), controllo dell’identità del cavallo, autorizzazione del mezzo, autorizzazione del conducente in originale.

Sono frequenti attività congiunte tra le due, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in vigore con particolare attenzione al benessere degli animali.

Si ringrazia per gli spunti di riflessione il Dott. Davide Fabbri, Direttore facente funzioni Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche di Rimini, AUSL Romagna.