Fise: così i sostegni ‘bis’ allo sport

Dalla Federazione italiana sport equestri i chiarimenti e le indicazioni sui risvolti pratici del Decreto Legge ‘sostegni bis’. Come e chi potrà beneficiarne e in quale misura

Regolamento di Giustizia Sportivo Fise

Bologna, 5 giugno 2021 – Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021 (disponibile QUI ), meglio conosciuto come decreto “sostegni bis”, sono previste alcune agevolazioni e indennità per i lavoratori del mondo dello sport o per le società sportive.

Eccole nel dettaglio quelle maggiormente rilevanti

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

L’articolo 44 del DL n° 73/2021 prevede che sia erogata dalla società Sport e Salute, nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità complessiva nei confronti dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale, il Comitato italiano paraolimpico, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti da CONI e CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

In particolare:
–       ai Collaboratori sportivi che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi per attività sportiva complessivamente superiori a euro 10.000,00 spetta la somma complessiva di euro 2.400,00;
–       ai Collaboratori sportivi che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi per attività sportiva compresi tra euro 4.000,00 e 10.000,00 annui spetta la somma complessiva di euro 1.600,00;
–       ai Collaboratori sportivi che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito compensi per attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000,00 spetta la somma complessiva di euro 800,00.

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Investimenti pubblicitari in favore di Asd/Ssd
L’articolo 10 comma 1 dello stesso decreto legge conferma il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore della Asd/Ssd.

Anche per le spese sostenute nel 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, dunque, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 81 del Dl 104/2020 che riconosce un credito d’imposta a favore di:

imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000, nei confronti di:

– leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche,
– società sportive professionistiche, iscritte al Coni,
– società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, con espressa esclusione dei soggetti che applicano il regime di cui alla legge 398/1991, e purché tali soggetti abbiano ricavi nel periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a euro 150.000 e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

I sostegni riconosciuti sotto forma di credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite massimo del tetto di spesa di euro 90 milioni per il 2021. Se le risorse fossero insufficienti rispetto alle richieste vi sarà una ripartizione proporzionale con un limite assoluto per ciascun beneficiario pari al 5% del totale delle risorse annue. Il credito d’imposta, che spetta solo se i pagamenti sono tracciati, è utilizzabile solo in compensazione previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contributo a fondo perduto per spese sanitarie sostenute da Società Sportive

Sulla base dell’articolo 10 commi 3 e 4 del DL n° 73/2021 viene istituito, per il 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, per sostenere gli operatori del settore sportivo che sono stati interessati dalle misure restrittive previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020. Questa dotazione è stata creata al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto per ristorare le spese sanitarie sostenute per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore di:

– società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;
– società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

N.B. È necessaria l’emanazione di un apposito decreto attuativo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Contributo a fondo perduto – fondo unico sostegno Asd/Ssd

Sempre sulla base dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 10 del DL n° 73 del 25 maggio 2021, la Federazione porta all’attenzione degli affiliati che è stato creato un fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.

È incrementata, per l’anno 2021, di 180 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per i sostegni delle associazioni e società sportive dilettantistiche mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per, appunto, associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso la propria attività sportiva.

N.B. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per i sostegni, le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione del contributo verranno individuati con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Fonte: Fise