Sintesi del webinar “La gestione del centro ippico al tempo del coronavirus”

Le linee guida per lo sport del Dpcm del 26 Aprile e gli Sport equestri
Le linee guida per lo sport del Dpcm del 26 Aprile e gli Sport equestri

Bologna, 15 aprile 2020 – Gli Avvocati Marianna Garrone e Stefania Cappa, due specialiste del diritto del mondo del cavallo e dello sport, il 14 aprile hanno organizzato una tavola rotonda virtuale sul tema La gestione del centro ippico al tempo del Coronavirus. Il webinar che ha coinvolto circa 50 addetti ai lavori, fra cui Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e Mino Palma, responsabile federale, che sta collaborando alla preparazione di un “set di regole Fise” per la tutela della salute dei propri tesserati da presentare al Governo in vista della Fase 2, il periodo in cui avverrà una graduale riapertura delle attività che richiederà garanzie per la salute di ogni cittadino.

Davide Bianchi

Presente al tavolo virtuale anche il veterinario Davide Bianchi, ha illustrato le tematiche del benessere del cavallo e delle richieste di certificazioni per “poter vedere il proprio cavallo” a cui non ha ottemperato se non erano fondate. Richieste che ben sottolineano l’immenso affetto e le numerose preoccupazione dei proprietari dei cavalli verso i propri compagni di scuderia in queste settimane di “restiamo tutti a casa”, lontani dai maneggi.

La parola agli avvocati

Stefania Cappa, avvocato e giudice sportivo per la Federazione Ginnastica d’Italia e la Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Ha illustrato le numerose normative introdotte dal primo marzo, con un’analitica spiegazione della circolare interpretativa del Mipaaf del 25 marzo 2020, fino a quella del primo aprile che sospende “eventi e competizioni sportive nonché allenamenti di atleti professionisti e non professionisti all’interno di ogni impianto sportivo di ogni tipologia”.

Inoltre Stefania Cappa ha spiegato la distinzione fra atleta professionista e quello non professionista, soffermandosi sulla legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo. Ha spiegato altresì la circolare del CONI del 4 marzo 2020 che definisce l’“atleta tesserato agonista”, categoria più volte richiamata nei vari DPCM che si sono susseguiti nel mese di marzo, evidenziando come lo sport di base sia stato quasi trascurato.

Le differenze emerse fra le diciture di “atleta” e lo sport di base in genere fanno riflettere soprattutto in questi giorni in cui si parla di fase 2, una lenta ripresa delle attività su tutto il territorio nazionale che al momento sembrano includere anche il Campionato di Calcio ma non le attività agonistiche degli altri sport. Infatti i calciatori sono dei professionisti mentre cavalieri e amazzoni, nuotatori, pallavolisti, ecc… sono considerati non professionisti. Per comprendere meglio pensiamo alle Olimpiadi, evento mondiale con “un paniere di discipline” a cui partecipano atleti solo non professionisti.

Marianna Garrone, avvocato specializzato in diritto equestre

Marianna Garrone ha analizzato i diritti e i doveri del centro ippico e dei proprietari dei cavalli che sono regolati, indipendentemente dall’uso, o meno, della forma scritta, da contratti a cui entrambe le parti devono attenersi e onorare.

La premessa doverosa verte sul rapporto fra il gestore del centro ippico e il proprietario del cavallo. Dal momento in cui il proprietario affida e, quindi consegna il cavallo nella mani del gestore del maneggio, si conclude fra di loro un vero e proprio contratto, in forza del quale sorge in capo al gestore del centro ippico, un obbligo di custodia, cura e gestione del cavallo con la diligenza del “buon padre di famiglia”, o meglio del buon professionista.

 

Domande ricorrenti degli addetti ai lavori

La responsabilità del gestore del centro ippico durante l’emergenza del Coronavirus è modificata, derogata o rafforzata in questo periodo?

La replica dell’avvocato Marianna Garrone è perentoria: “La risposta è no, la disciplina rimane comunque la stessa, ovvero, laddove sussistano i presupposti e con i limiti del caso fortuito, il gestore continuerà a rispondere dei danni subiti dai cavalli a lui affidati”.

Il gestore del centro ippico che ha impedito al proprietario di accedere al circolo ippico ha maggiori responsabilità se il cavallo si fa male in questo periodo?

Avvocato Marianna Garrone: “La risposta è assolutamente no. Il fatto di fare entrare o meno il proprietario non condiziona, rispetto alla disciplina legale applicabile, la responsabilità del gestore del circolo ippico. Anzi, il non far entrare il proprietario è in questo momento dettato dall’esigenza di rispettare una normativa.
Il consiglio, per tranquillizzare le legittime ansie dei proprietari ma anche a tutela del gestore stesso, è quello di aprire un canale di comunicazione con i proprietari cavalli grazie al quale il gestore potrebbe quotidianamente inviare, tramite whatsapp o altri canali di comunicazione, una sorta di schema riassuntivo dello stato di salute e delle uscite del cavallo in quel giorno, magari corredato da foto e video dell’animale”.

Il gestore del Centro Ippico può richiedere un surplus rispetto al corrispettivo ordinario nel momento in cui va a fare sul cavallo un lavoro che prima non era contrattualizzato?

Avvocato Marianna Garrone: “Una soluzione di buon senso suggerita – dall’avvocato Garrone – prevede che il gestore continui a garantire il rispetto dei bisogni fisiologici di ciascun cavallo, senza chiedere un surplus economico rispetto al corrispettivo inziale e, quindi, foraggio, acqua, pulizia del box e la necessaria libertà quotidiana (liberare il cavallo nel campo, piuttosto che nel paddock). Invece, qualora il proprietario richieda al circolo ippico qualcosa di più e quindi, magari, un movimento che potremmo definire “movimento qualificato” per mantenere il cavallo allenato e ginnasticato, allora in quel caso dovrà essere concordato con il gestore un corrispettivo aggiuntivo a copertura di questa specifica attività. Surplus che in ogni caso, a parere dell’avvocato, non dovrebbe stravolgere l’equilibrio iniziale, anche economico, del contratto”.

Questione fida e mezza fida: laddove non vi sia un contratto scritto sarà più facile per chi ha in fida un cavallo/pony svincolarsi dal relativo contratto perché non può godere della controprestazione?

Avvocato Marianna Garrone: “Una possibile soluzione, soprattutto se il cavallo o pony è di proprietà del circolo ippico, è quella che il proprietario continui a pagare la fida e che venga semplicemente posticipato il suo diritto di montare il cavallo a quando le attività equestri saranno riapriranno”. L’avvocato Stefania Cappa ha aggiunto che “Il mancato pagamento di oneri di scuderizzazione configura l’illecito disiplinare dell’articolo 1 del regolamenti o di Giustizia Fise”.