Fise: in vigore il Codice etico e comportamentale di istruttori, tecnici e staff

In vigore dal 2 gennaio 2019 il Codice etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale della Federazione Italiana Sport Equestri: qui il testo completo

 Roma, 3 gennaio 2019 – La Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato che dal 2 gennaio 2019 è disponibile il “Codice etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale” e precisa che la sua validità parte dalla stessa data di pubblicazione.

Tutti gli istruttori, i tecnici e i componenti dello staff tecnico federale, al fine di poter svolgere attività presso la FISE nei rispettivi ruoli, all’iscrizione o in occasione del rinnovo del tesseramento, dovranno sottoscrivere il codice e, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva (disponibile in calce al codice stesso).

Tale dichiarazione dovrà essere consegnata e archiviata a cura dell’Ente di tesseramento.  

Di seguito il testo completo del documento, che abbiamo scaricato dal sito Fise:

Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale  

 Introduzione

La Federazione Italiana Sport Equestri, in proseguo per semplicità solo FISE, pone una particolare attenzione alla protezione dellinfanzia da perseguire attraverso la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di abuso sui minori, in tutti i vari aspetti in cui esso può manifestarsi (ivi compreso quello emotivo, fisico, sessuale, nonché il c.d. bullismo“).

La FISE è consapevole del ruolo sociale che le compete, sia nella formazione dei propri istruttori e tecnici, in proseguo per semplicità solo istruttori, che nello svolgimento delle proprie attività tecniche e istituzionali. Listruttore si trova infatti a interagire con un elevato numero di minori (talvolta anche con disagi sociali, fisici e psichici) attraverso lo sport in generale e quello equestre in particolare, in grado di contribuire in modo notevole a creare le condizioni favorevoli per aiutare piccoli e grandi in un percorso di crescita che li renderà più forti e sicuri di sé.

L’impegno della FISE è di garantire che tutti, e in particolare i minori o comunque le fasce più deboli, possano praticare il loro sport in un ambiente sano, sicuro e lontano da pericoli di abusi.

I principi fondamentali sono la salvaguardia e il benessere per il minore e la salvaguardia e il benessere del cavallo, anche come momento di crescita nel rispetto di un altro essere vivente.

Il coinvolgimento dei cavalli atleti crea certamente opportunità di sport, di divertimento, di svago e contribuisce allo sviluppo di qualità importanti quali autostima, leadership, collaborazione, responsabilità, altruismo e rispetto. I cavalli sono inoltre un tramite ideale tra la città e la campagna, tra luomo e la natura, tra le generazioni.

Pertanto è di primaria importanza per la FISE formare istruttori competenti che pongano in cima alla scala dei propri valori culturali e sociali il benessere dei giovani, dei cavalli atleti e dei tesserati in genere.

L’istruttore ha spesso rapporti di fiducia con il proprio allievo e, pertanto, può venire a conoscenza di situazioni di disagio del minore anche per abusi subiti.

L’istruttore rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva ed educativa del tesserato, in particolare del minore. Il loro apporto risulta, nella maggior parte dei casi, di estrema importanza e qualità, tecnica e pedagogica, a riprova della correttezza del loro complesso iter formativo. Tuttavia, limitati casi di comportamenti inappropriati o addirittura illeciti, ma anche e soprattutto unottica preventiva, impongono a FISE di dotarsi di strumenti atti a innestare nel sistema federale una serie di anticorpi idonei a individuare quegli istruttori e quelle situazioni anche non dipendenti direttamente da tesserati FISE non in linea con i principi etici della federazione.

Tutti gli istruttori, tecnici e staff tecnico federale di qualsiasi livello riconosciuti dalla FISE accettano e rispettano il presente codice Comportamentale.

1. Dichiarazioni di principio 1.1 Dichiarazione

La FISE si impegna a garantire il benessere di tutti gli iscritti, e quindi anche equidi, a prescindere dall’età, disabilità, sesso, razza, religione e differenze di ogni genere.

La FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: il benessere e la tutela dei tesserati, in particolare se minori e/o disabili, impegnandosi a

creare un ambiente e un clima di serenità, fiducia e amicizia;

• il benessere dei cavalli, in particolare se atleti, adoperandosi a sviluppare una cultura e un rispetto del compagno di sport; la valutazione, nonché il perseguimento attraverso i propri Organi di Giustizia, di ogni segnalazione non anonima di cattiva pratica professionale o di violazione regolamentare o abuso sui minori emotivo, fisico o sessuale e il c.d. bullismo, anche solo percepito dal diretto interessato, con limpegno a segnalare alla Magistratura ordinaria i comportamenti che integrino ipotesi di reato; . si tiene comunque conto del fatto che anche una denuncia anonima possa essere un segnale di allarme, ancorché non tale da attivare procedure come in caso di segnalazioni formali individuabili, ma comunque in grado di attivare almeno una particolare attenzione e cautela da parte dellistruttore; un alto livello di professionalità, etica e moralità; che ogni violenza o abuso nei confronti dei pony o cavalli o degli equidi in generale sarà considerata come abuso o violenza inflitto ai tesserati.

2. Pratica corretta. 2.1 Introduzione

Gli istruttori devono impegnarsi a operare nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio.

Nella sezione 6 vengono descritte delle linee guida su cosa fare nel caso in cui si abbiano dubbi riguardo una cattiva pratica o possibile abuso.

2.2 Comportamenti da tenere o evitare.

Gli istruttori seguono i seguenti principi:

• rispettare la Legge, i Regolamenti federali e le regole della società civile;

• non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite, sia per luomo e sia per il cavallo;

• segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche

indirettamente, come lutilizzo da parte del minore di droghe anche leggere; essere un esempio per i propri allievi soprattutto se minori, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all’ambiente

sportivo e agonistico;

• trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;

• rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni allievo e di ogni cavallo atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato, sia di squadra che individuale;

• l’allenamento e la difficoltà della gara devono rispettare lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dellallievo e del cavallo atleta e devono basarsi sui bisogni e gli interessi dellallievo e del cavallo atleta;

• aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia;

• un istruttore deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi, tanto più se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in giochi scatenati o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale;

• un istruttore non dovrebbe mai condividere la stessa camera da letto, dalbergo e/o living con un minore che non sia del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui adulti e bambini debbano condividere la stessa camera da letto, dalbergo e/o living, assicurarsi sempre di aver avuto il permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore; evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per linsegnamento di una tecnica, preferibilmente operare in presenza di testimoni o, ancor meglio, in presenza dei genitori. Comunque, il contatto fisico non deve essere invasivo e/o molesto;

• essere al corrente per i propri allievi delle condizioni di salute, intolleranze alimentari, ferite in corso e terapie in essere;

3. Segnali di Allarme e indicatori di Malessere

Gli indicatori che un bambino sta vivendo una condizione di difficoltà e forse subendo degli abusi sono i seguenti:

• segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;

• ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni;

• una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;

• il minore che descrive quella che potrebbe apparire unazione di abuso che lo abbia coinvolto;

• una terza persona (bambino o adulto) che esprima dubbi riguardo il benessere di un minore;

• inspiegabili cambi di comportamento (per esempio un improvviso mutismo, isolamento o il mostrare improvvisi scatti di collera); diffidenza nei confronti delle persone con le quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;

• difficoltà a socializzare e fare amicizia;

• il minore mostra disturbi dellalimentazione, incluso il mangiare troppo (bulimia) o il non mangiare affatto (anoressia); . il minore perde peso senza nessuna apparente valida motivazione; . il minore si trascura, diventa sempre più trasandato o sporco.

Va detto che questa lista non è esaustiva e la presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da la prova della presenza di un abuso. Inoltre bisogna tenere presente che soprattutto alcune fasi di sviluppo, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, appaiono frequentemente associate ad alcuni di questi segnali (soprattutto cambi di umore e di comportamento repentini) senza una correlazione con abuso e/o violenza.

Sebbene chiunque possa venire tacciato di bullismo, le vittime sono solitamente soggetti timidi, sensibili, ansiosi, insicuri; a volte vengono emarginati per ragioni fisiche (per esempio sono troppo grassi, piccoli, hanno una disabilità o appartengono a una diversa etnia, fede religiosa o cultura). Il fenomeno del bullismo (purtroppo in marcata espansione in questi anni, anche in forme nuove come quella del CyberBullismo) si verifica soprattutto a scuola, ma potrebbe presentarsi in qualsiasi situazione carente di supervisione; il mondo sportivo, per la sua natura competitiva, potrebbe costituire un potenziale ambiente ideale.

Il prepotente (o bullo) può essere: . Un istruttore/allenatore che adotti la filosofia del vincere ad ogni costo. . I prepotenti possono essere estranei o far parte del proprio gruppo di appartenenza.

Segnali di bullismo possono essere:

• Cambi di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi dumore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare. . Un inspiegabile calo della performance.

Segnali fisici come il mal di stomaco, mal di testa, insonnia, escoriazioni e contusioni, trascuratezza nell’abbigliamento, frenesia nell’alimentarsi (bulimia), rifiuto del cibo (anoressia), fumo e alcool.

• Mancanza di denaro o frequente perdita di effetti personali.

5. Atleti disabili

I minori o gli adulti con disabilità sono soggetti maggiormente a rischio di emarginazione, bullismo e di abuso. Diversi sono i fattori che contribuiscono a ciò, come gli stereotipi, il pregiudizio, la discriminazione, l’isolamento e l’incapacità di sapersi difendere da soli, o di comunicare in modo adeguato l’abuso che stanno subendo.

6. Comportamento da tenere in presenza di abuso percepito. 6.1 Comunicazione ai genitori

Gli istruttori e in generale chiunque si occupi del benessere del bambino, dovrebbe lavorare in collaborazione con i genitori e aiutarli a leggere in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere. Esistono però situazioni nelle quali collaborare con i genitori potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio, per esempio se il genitore stesso fosse responsabile dell’abuso o se un genitore si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno allertare i Servizi Sociali.

 6.2 Registrazioni e Riservatezza  

Le informazioni che vengono date agli Organi di Giustizia federali e/o alle Autorità preposte devono essere chiare e dettagliate. L’abuso va denunciato immediatamente e la denuncia scritta deve essere obiettiva e deve basarsi sui fatti preferibilmente documentati o documentabili anche con testimonianze. Deve includere:

. i fatti riguardanti la denuncia o l’osservazione;

una descrizione di ogni contusione, o ferite o altri tipi di segni; il resoconto del minore, se questo ultimo ha parlato confidandosi, di cosa è successo e di come si sia prodotto qualunque tipo di contusione o ferita; nome e cognome e preferibilmente recapito di tutti i testimoni; tempi, date o altre informazioni rilevanti; una chiara distinzione tra ciò che sono i fatti e ciò che è opinione o dicerie.

Bisogna sempre mantenere la riservatezza. Le informazioni dovrebbero essere trattate e rivelate solo per una reale necessità di conoscenza. Questo include le seguenti persone, a condizione che non si ritengano coinvolte con l’abuso: 1. il presidente dell’associazione; 2. i genitori della persona che si suppone abbia subito l’abuso; 3. la persona o i genitori della persona responsabile dell’abuso; 4. Servizi sociali o Autorità inquirente e Organi di Giustizia federale

Il presente documento non ha la presunzione di essere esaustivo delle casistiche e si affida alla morale e correttezza dei propri istruttori per una corretta interpretazione e soluzione delle problematiche affrontate.

Comunque la Procura federale, contattabile via mail a procura@fise.it, è sempre disponibile a confronti riservati per suggerire comportamenti da tenere.

Inoltre la FISE si propone di avviare percorsi di formazione ed aggiornamento sul tema, e, in caso di situazioni di particolare gravità o dubbio, di attivare un sistema di supporto ed audit interno alla FISE, individuando una Commissione di supporto. Di questa Commissie esperti legali, sociali e dellarea psicologico/educativa già operanti in ambito FISE.

7. Requisiti richiesti ai sensi del Codice Etico e comportamentale

Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale al fine di poter svolgere attività presso la FISE nei rispettivi ruoli dovranno rilasciare la seguente autocertificazione:

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Residente in

Indirizzo Cod. fiscale

Qualifica istruttore/tecnico: Presso:

_Tessera FISE n. : _

consapevole che – ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i.- in caso di false dichiarazioni accertate dalla Federazione italiana Sport Equestri verranno applicate le sanzioni penali previste, la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le sanzioni disciplinari previste per aver violato il Regolamento di Giustizia Sportiva dichiara:

1) di non essere stato attinto da misure cautelari personali o di non essere imputati (pertanto vi

è l’obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per reati indicati nei seguenti articoli del codice penale: dall’art. 575 all’art. 580, dall’art. 583 bis all’art. 586 bis, dall’art. 600 all’art. 602, art. 605, dall’art. 609 bis all’art. 609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel DPR n. 309 del 1990 e successive

modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti); 2) di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi

dell’art. 444 c.p.p.) per reati indicati nei seguenti articoli del codice penale: art. 93, 94 e 95, dall’art. 544 bis all’art. 544 sexies, dall’art. 575 all’art. 580, dall’art. 582 bis all’art. 586 bis, art. 593, dall’art. 600 all’art. 602, art. 605, dall’art. 609 bis all’art. 609 duodecies, dall’art. 612 bis all’art. 613 ter, dall’art. 570 all’art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309

del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti). 3) di non aver subito condanne sportive e/o essere stato deferito da Procure sportive per

comportamenti previsti nei reati sopra indicati.

Data

Firma

ОА

Resta inteso che i soggetti coinvolti in uno dei punti che precedono, non potranno svolgere lattività di istruttore, tecnico e staff tecnico federale. LUfficio tesseramento provvederà ad apporre apposito blocco.

L’interessato potrà avanzare richiesta di sblocco nel caso in cui la misura cautelare sia stata dichiarata estinta (con esclusione dei casi in cui lestinzione sia stata disposta per decorso del termine massimo), revocata o annullata e nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di assoluzione.

I sogget   ti che, subita una condanna penale, vengano riabilitati dalla Magistratura ordinaria, devono fare richiesta motivata a Fise per rientrare nei ruoli federali.

Il Consiglio Federale valuterà caso per caso leventuale autorizzazione, accertando il possesso dei requisiti di moralità necessari per lo svolgimento dellattività di istruttore.

Fonte: Sito Fise