Negli ultimi anni il mondo equestre italiano è entrato in una fase di profondo cambiamento normativo. Al centro di questa trasformazione c’è un concetto chiave che fino a poco tempo fa sembrava più simbolico che giuridico: cavallo atleta.
Questo trova fondamento nella Riforma dello Sport, avviata con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che stabilisce i principi generali dell’attività sportiva e della sua tutela. In particolare, l’articolo 1 del decreto si può così riassumere: l’attività sportiva è riconosciuta come attività di interesse pubblico e ne promuove lo svolgimento in condizioni di sicurezza e tutela dei soggetti coinvolti.
Il Decreto del Ministero della Salute e l’obbligo del certificato
Su questa base normativa si innesta il Decreto del Ministero della Salute 25 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2025, che introduce il certificato di idoneità sportiva del cavallo atleta come strumento obbligatorio per l’attività agonistica. Così come l’atleta umano deve essere giudicato idoneo alla pratica sportiva, anche il cavallo atleta deve essere valutato in modo sistematico e documentato. Il decreto chiarisce che il cavallo impiegato nello sport deve essere sottoposto a una valutazione veterinaria periodica finalizzata a verificarne l’idoneità alla prestazione sportiva nel rispetto del benessere animale.
Validità e modalità di redazione del certificato
Il certificato di idoneità sportiva è un documento medico-veterinario valido 12 mesi e dev’essere rilasciato da un Medico Veterinario iscritto all’Ordine. Il decreto stabilisce che la certificazione sia redatta esclusivamente in formato digitale e registrata nella Banca Dati Nazionale degli Equini (VETINFO), dove resta associata al passaporto del cavallo. Il modello ufficiale del certificato non è un modulo scaricabile autonomamente, ma è integrato nel sistema (VETINFO) ed è consultabile attraverso il portale istituzionale del Ministero della Salute.
La visita veterinaria: EOG, EOP e comportamento
La visita di idoneità sportiva prevista dal decreto è una valutazione strutturata. Il veterinario esegue un Esame Obiettivo Generale (EOG), che comprende la valutazione delle condizioni generali del cavallo, dello stato di nutrizione, dei parametri vitali, delle mucose, dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Segue un Esame Obiettivo Particolare (EOP), con attenzione specifica all’apparato locomotore, alla funzionalità degli arti, delle articolazioni, della colonna vertebrale e dei piedi, nonché alla regolarità e qualità del movimento. La valutazione include anche l’osservazione del comportamento del cavallo, finalizzata a verificare la compatibilità dell’animale con l’attività agonistica e con le condizioni di sicurezza delle competizioni. Al termine della visita, il veterinario esprime un giudizio di idoneità che può essere favorevole, favorevole con limitazioni oppure negativo; eventuali limitazioni o annotazioni vengono registrate direttamente nel certificato digitale.
Decorrenza, controlli e warning
Il decreto fissa al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell’obbligo del certificato di idoneità sportiva. Per quanto riguarda l’attività agonistica sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Equestri, i controlli sistematici sul possesso del certificato in gara sono previsti a partire dal 1° luglio 2026, secondo le indicazioni federali. In caso di mancanza del certificato, durante i controlli può essere emesso un warning, con concessione di 30 giorni di tempo per la regolarizzazione; decorso tale termine senza che il certificato risulti correttamente registrato, il cavallo può essere temporaneamente escluso dalla partecipazione alle competizioni fino all’avvenuto adempimento.
























