Adetti ai lavori: così i pagamenti

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport 2023, la Fise anticipa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove normative e rende note le prime linee guida per pagamenti e compensi

©ASam

Bologna, 1 agosto 2023 – Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport a decorrere dal 1° luglio scorso, ci sono importanti novità che interessano il settore del lavoro sportivo, soprattutto in fatto di compensi e pagamenti.

La riforma ha manifestato dalla pubblicazione alcuni limiti e complessità operative, e, su forte pressione delle federazioni, si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Fise, seppur consapevole di ulteriori modifiche che saranno adottate dal governo, per favorire le attività federali e dei circoli affiliati intende fornire prime indicazioni per i pagamenti di compensi, rimborsi spese, premi, e contributi, ai Cococo sportivi ed ai Volontari il cui trattamento tributario, previdenziale e assicurativo è riepilogato nella circolare scaricabile QUI.

Le indicazioni sugli adempimenti e versamenti derivanti dall’applicazione di queste novità, saranno divulgate in una successiva fase in quanto probabilmente maggiormente interessate dalla novità del citato correttivo.

Compensi

Interessa tutti coloro che operano nell’ambito sportivo e ricevono compensi e/o indennità comunque denominati, sono soggetti alla nuova normativa. I soggetti che erogano i compensi e le indennità dovranno porre attenzione ad acquisire dai prestatori l’attività, per ogni singola prestazione da pagare (riferita a una o più giornate cumulate, o ad un periodo determinato) la relativa autocertificazione.

    1. NON superiori ad 5.000 euro annui (NO IRPEF ed INPS e probabilmente NO INAIL): in tal caso è possibile procedere a pagamenti esentasse (importo intero, senza applicazione di ritenute) sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport in quanto non è richiesta la busta paga;
    2. Da 5.001 euro e sino a 15.000 euro annui (NO IRPEF; SI INPS ed INAIL): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio (non è prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga), utilizzando il foglio excel allegato [LINK] “FISE cococo dilettanti sportivi ricevuta D.lgs. 36-2021” [compilando solo le celle in bianco]. Successivamente, in base a quanto auspicabilmente sarà definito nel correttivo, si procederà a effettuare il conguaglio con i relativi adempimenti e versamenti INPS ed INAIL.
    3. Da 15.001 euro annui (SI IRPEF, INPS ed INAIL): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio in busta paga, utilizzando il foglio excel allegato “FISE cococo dilettanti sportivi ricevuta D.lgs. 36-2021” [compilando solo le celle in bianco]. Successivamente, in base a quanto auspicabilmente sarà definito nel correttivo, si procederà a effettuare il conguaglio con i relativi adempimenti e versamenti IRPEF, INPS ed INAIL.

Poiché la decorrenza della Riforma dello Sport dal 1 luglio u.s., per il solo anno 2023, i limiti d’importo citati ai precedenti punti per le ritenute INPS ed INAIL si fa riferimento ai compensi ricevuti dal collaboratore dal 1° luglio. In riferimento invece al limite di esenzione annuo ai fini IRPEF il limite di esenzione di 15.000 euro va computato progressivamente sulla somme dei compensi o indennità percepiti dal collaboratore sin dal 1° gennaio del 2023: cioè, se una persona ha già percepito compensi nel corso del 1° semestre 2023, ha diritto all’esenzione fino al 30 giugno sui compensi fino a € 10.000 e dal 1° luglio su ulteriori € 5.000 (quindi sino al raggiungimento complessivo di 15.000 euro, sopra il quale si opererà la ritenuta).

  • Compensi/indennità per i Cococo sportivi tesserati NON residenti in Italia: in tal caso occorre determinare l’importo netto da corrispondere al collaboratore operando una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30% (articolo 24, comma 1-ter, DPR n. 600/1973);
  • I rimborsi spese a “piè di lista” (documentati), incluse le indennità chilometriche in base alle tabelle ACI di riferimento, per i Volontari NON retribuiti e per i Cococo sportivi, per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione e, pertanto, è possibile procedere ai pagamenti sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport.
  • I rimborsi spese forfettari ai Cococo sportivi vanno, di contro, trattati in base a quanto indicato per i Compensi/Indennità e quindi sommati ai compensi o indennità.

 

Pagamento premi

Il pagamento di premi (montepremi di gara, trofei, ecc.) pagati da FISE o dai Comitati Organizzatori o Enti Sportivi, previa acquisizione della Dichiarazione per erogazione premi presente in allegato (dalla FISE/Comitati Regionali “Scarica QUI” o dai Comitati Organizzatori “Scarica QUI“, prevede rispettivamente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta al 4% o al 20%, indipendentemente dalla residenza del vincitore del premio.

Gli eventuali premi di risultato, invece, previsti nei contratti di Cococo sportivi vanno trattati in base a quanto indicato per i Compensi/Indennità.

 

Contributi a enti

Per i pagamenti dei Contributi corrisposti dalla FISE a Società/Allevatori/ASD/SSD, previa acquisizione dell’allegato modello di richiesta, è possibile procedere sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport.

 

Regole comuni ai pagamenti

– Dipendenti di Amministrazioni pubbliche (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili): per procedere ai pagamenti dei Compensi/indennità, inclusi Contributi forfettari alle spese, e dei Premi è richiesta al dipendente pubblico, nel citato modello di autocertificazione, la dichiarazione in merito alla presenza o meno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza; per i rimborsi spese a “pie di lista” ai Volontari non retribuiti, invece, è necessaria la semplice comunicazione alla propria Amministrazione da parte del Volontario.  

– Modalità di pagamento: i pagamenti ai Cococo sportivi per Compensi/indennità, inclusi Contributi forfettari alle spese, devono essere effettuati con strumenti tracciabili: bonifico bancario, assegno, o simile.

– Ai titolari di partita iva, obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali, previa ricezione rispettivamente della fattura, continuano ad applicarsi le norme ante-riforma dello sport.

– Il file excel “FISE cococo dilettanti sportivi ricevuta D.lgs. 36-2021” fornisce una stima dell’importo netto da corrispondere al Cococo sportivo e del relativo costo per la FISE/ASD/SSD al meglio delle informazioni ad oggi note e, relativamente alle addizionali, i dati di riferimento sono dell’annualità 2022.

 

In allegato sono presenti anche i moduli in formato word per gli incarichi ai tecnici sportivi nella forma del Cococo sportivo di cui alla Riforma dello Sport che possono essere adattati con intestazione del soggetto conferente l’incarico (Federazione, ASD/SSD etc.)

Scarica QUI lettara incarico singolo evento.

Scarica QUI lettera incarico più eventi

 

Per tenervi informati sulle novità della Riforma dello Sport sarà creata un’apposita sezione Riforma dello Sport d.lgs. 36/2021 sul sito federale nell’area fiscale dove trovate documentazione e modulistica che cureremo di aggiornare progressivamente.

Le indicazioni fornite saranno, infine, prontamente aggiornate dalla Federazione non appena emergeranno ulteriori chiarimenti o aggiornamenti normativi e/o interpretativi.

 

Fonte: Fise